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Con Provvedimento 3 ottobre 2023, prot. n. 352652/2023, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una comunicazione relativa alle anomalie riscontrate dal confronto tra i dati delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronici e quelli delle fatture elettroniche emesse e/o dei corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente.
I soggetti interessati possono comunicare all’Amministrazione Finanziaria il motivo delle incongruenze rilevate, ovvero regolarizzare gli errori e le omissioni commesse mediante l’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle relative sanzioni.
L’art. 1, comma 636, Legge n. 190/2014, ha previsto che con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate siano individuate le modalità con le quali mettere a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici e le fatture elettroniche emesse e/o i corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente.
È previsto, in particolare, che la comunicazione sia trasmessa ai contribuenti per i quali risulta che l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili sia superiore all’ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo.
Con Provvedimento 3 ottobre 2023, prot. n. 352652/2023, l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti le suddette informazioni, al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Il Provvedimento 3 ottobre 2023, prot. n. 352652/2023, dell’Agenzia delle Entrate, prevede che siano messe a disposizione dei contribuenti, soggetti passivi IVA, che presentano potenziali anomalie, le informazioni derivanti dal confronto tra:
Nella comunicazione, in particolare, sono indicate le seguenti informazioni:
La comunicazione è trasmessa al domicilio digitale dei contribuenti ed è altresì disponibile nel Cassetto fiscale e nell’interfaccia Fatture e Corrispettivi, sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”, ove sono anche resi disponibili:
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può quindi richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
In alternativa, il contribuente può regolarizzare gli errori e le omissioni commessi con l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento in esame, l’art. 4, D.L. n. 131/2023, c.d. Decreto Energia, prevede che i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi:
possano avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, anche se le violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento, da effettuarsi entro e non oltre il 15 dicembre 2023.
Le violazioni sanate mediante il ravvedimento operoso non rilevano ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, consistente nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni a un mese.