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Sovente in ambito agricolo vi sono beni immobili intestati in comproprietà tra più familiari ed utilizzati dal titolare dell’impresa agricola individuale.
In tal caso, l’IVA sugli interventi di manutenzione o ristrutturazione che interessano gli immobili strumentali può essere portata in detrazione o richiesta a rimborso dall’impresa agricola che ha optato per il regime IVA ordinario.
In particolare, in tali circostanze, potrebbe sorgere il dubbio che si possa chiedere anche a rimborso l’IVA ai sensi dell’articolo 30, comma 3, lett. c) “limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili”. Un bene, per essere ammortizzabile, deve rientrare nella categoria delle immobilizzazioni materiali o immateriali e, al contempo, soddisfare il requisito della strumentalità all’attività dell’impresa. Pertanto, tale bene non è idoneo a generare reddito in modo indipendente. La strumentalità richiede che il titolare dell'impresa debba avere un diritto di proprietà o un altro diritto reale di godimento sui beni.
Su questo ultimo aspetto la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 21077/2023, ha stabilito il principio di diritto in base al quale, nell'ambito dell'IVA, l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione su un bene destinato all'esercizio di un'attività di impresa, anche se il bene è di proprietà pro indiviso, dà diritto al rimborso dell'intero importo dell'eccedenza detraibile d'imposta, a condizione che il bene sia strumentalmente collegato all'attività di impresa.
La controversia riguardava un diniego al rimborso IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate a una contribuente che svolgeva attività agricola, agriturismo e produzione di energia da fonti rinnovabili. La richiesta di rimborso riguardava spese sostenute su beni condivisi pro indiviso tra la contribuente e un'altra persona.
Come anticipato, il rimborso IVA, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera c) del D.P.R. 633/1972, deve riguardare beni strumentali all'impresa e non idonei a generare reddito in modo indipendente. Il titolare dell'impresa deve avere un diritto di proprietà o un altro diritto reale di godimento sui beni. La titolarità esclusiva del diritto di proprietà, definito come il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, è necessaria per il rimborso IVA. In altri termini, è necessario poter esercitare un pieno potere di disposizione sui beni per assicurarne l'utilizzo nell'attività d'impresa.
Nel caso di beni posseduti in comunione pro indiviso, è importante comprendere come il bene possa essere effettivamente utilizzato per determinare se sia strumentale o meno all'impresa. L'articolo 1102 del Codice Civile consente l'utilizzo della cosa comune da parte di uno dei proprietari, a condizione che non ne venga alterata la destinazione o negata la fruizione agli altri.
La circostanza che il bene non sia di proprietà integrale non limita il rimborso dell'IVA assolta sulle spese sostenute. L'articolo 1101 del Codice Civile stabilisce infatti che le quote dei comunisti rilevano solo ai fini della partecipazione proporzionale ai vantaggi ed ai pesi derivanti dalla comunione.