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L’art. 1, commi da 55 a 57, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, ha introdotto, per il solo periodo d’imposta 2023, un regime agevolativo opzionale, c.d. flat tax incrementale, sostitutivo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.
In particolare, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014, possono applicare, in luogo delle aliquote IRPEF per scaglioni di reddito, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15%, su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra:
decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare (tale decurtazione deve essere dunque applicata alla differenza tra il reddito 2023 e il maggiore dei redditi del triennio 2020-2022).
L’Amministrazione Finanziaria con la Circolare 18/E/2023 e più recentemente, in occasione dell’incontro con la stampa promosso dal Sole24Ore, ha confermato la possibilità di applicare il meccanismo della flat tax incrementale anche agli agricoltori che svolgono le seguenti attività:
Inoltre, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva in esame.
L’agevolazione trova applicazione ai soli fini fiscali e, pertanto, non si riflette sulla contribuzione previdenziale dovuta.
Della flat tax incrementale non possono innanzitutto beneficiare i contribuenti “minimi” e forfettari (questi ultimi, tuttavia, possono accedere alla tassa piatta qualora fuoriescano dal regime nel 2023, a causa, ad esempio, del superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi/compensi in corso d’anno).
Possono, invece, beneficiare della flat tax incrementale anche le imprese familiari e le aziende coniugali, pur limitatamente ai redditi prodotti dal titolare dell’impresa.
Restano poi esclusi dall’applicazione dell’imposta sostitutiva i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023 (nonché quelli che hanno iniziato l’attività a partire dal 2 gennaio 2022, poiché secondo l’Agenzia delle Entrate è necessario averla svolta per almeno un’intera annualità nel triennio di riferimento).
Ai fini dell’applicazione della flat tax, non è invece necessario che l’imprenditore o il professionista fosse già in attività nel 2020: l’agevolazione, infatti, è applicabile anche da parte dei soggetti che hanno avviato l’attività successivamente. In caso di avvio dell’attività in corso d’anno, tuttavia, il reddito deve essere ricalcolato su base annuale secondo i giorni di attività.
Ipotizziamo, ad esempio, un agriturismo che abbia iniziato l’attività il 1° agosto 2021, registrando un reddito di 35.000 euro nell’anno 2021, di 50.000 euro nell’anno 2022 e di 90.000 euro nell’anno 2023. Nel 2021 l’attività è iniziata in corso d’anno e, pertanto, si rende necessario operare il ragguaglio ad anno: (35.000/153) x 365 giorni = 83.497, che risulta pertanto il reddito più elevato del triennio 2020-2022. Il reddito 2023 ha superato il reddito 2021 di 6.503 euro. Pertanto, la flat tax incrementale si applica sulla differenza al netto della franchigia del 5% calcolata sul reddito 2021: 83.497 x 5% = 4.175. Il reddito incrementale da tassare al 15% sarà dunque pari a 2.328 euro, con una imposta sostitutiva di 349 euro. Il comma 55 della L. 197/2022 indica che è una facoltà applicare tale regime di tassazione. Pertanto, i contribuenti che lo ritenessero non vantaggioso potranno disapplicarlo.
Gli imprenditori e i lavoratori autonomi che partecipano a società o associazioni professionali possono beneficiare della flat tax solo in relazione ai redditi prodotti individualmente (quelli prodotti in forma societaria o associata non rilevano neppure ai fini dell’accesso al regime agevolato).
Infine, coloro che esercitano sia attività di impresa sia di lavoro autonomo in forma individuale parrebbero ammessi all’agevolazione; in questo caso, tuttavia, il raffronto con il triennio di riferimento deve essere effettuato cumulando tutti i redditi conseguiti.