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L’art. 4, D.L. n. 131/2023, c.d. Decreto Energia, prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse nel periodo 1° gennaio 2022-30 giugno 2023, relativamente alle seguenti fattispecie:
Le violazioni devono essere regolarizzate entro il termine del 15 dicembre 2023, mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. La regolarizzazione è ammessa ancorché la violazione sia constatata entro la data del 31 ottobre 2023, purché non sia stata già oggetto di un atto di contestazione alla data della regolarizzazione (che deve intervenire entro il 15 dicembre 2023).
In relazione alle violazioni in materia di corrispettivi telematici, l’art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997, prevede l’applicazione della sanzione ordinaria pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso (la sanzione non può essere inferiore a 500 euro).
Allo stesso modo, per le violazioni relative alla mancata o irregolare emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, è prevista l’applicazione della sanzione ordinaria di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 471/1997, pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato (la sanzione non può essere inferiore a 500 euro).
La regolarizzazione in esame si sostanzia nella possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso anche se la violazione è già stata constata (pur non oltre la data del 31 ottobre 2023). Il ravvedimento è tuttavia precluso qualora intervenga un atto di contestazione e di irrogazione delle sanzioni anteriormente alla data di perfezionamento del ravvedimento, che deve essere effettuato entro e non oltre il 15 dicembre 2023.
Ordinariamente, infatti, per le violazioni relative all’omessa o infedele memorizzazione dei corrispettivi, l’art. 13, comma 1, lett. b-quater), D.Lgs. n. 472/1997, preclude il riscorso all’istituto del ravvedimento operoso.
La novità recata dal Decreto Energia consente dunque di regolarizzare le sopraindicate violazioni, beneficiando della riduzione della sanzione del 90%:
Qualora la violazione abbia determinato un omesso o insufficiente versamento dell’imposta risultante dalle liquidazioni periodiche IVA, ricorre anche l’onere di sanare tale inadempimento. Allo stesso modo, qualora la violazione costituita dalla mancata contabilizzazione dei corrispettivi abbia prodotto effetti anche ai fini delle imposte dirette, è necessario provvedere anche al ravvedimento dell’omesso o insufficiente versamento dell’IRES/IRPEF (in relazione alle violazioni commesse nel 2022, siccome il termine di presentazione del Modello Redditi 2023 scade il 30 novembre 2023, è ancora possibile integrare i corrispettivi omessi, al fine di evitare l’infedeltà della dichiarazione).
Un ulteriore beneficio garantito dalla misura in esame è costituito dalla previsione secondo cui le violazioni oggetto di regolarizzazione non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, consistente nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.
Dalla regolarizzazione in esame restano escluse le violazioni relative: