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Recentemente, l'Alleanza delle Cooperative ha ottenuto una risposta dall’Agenzia Entrate a una Consulenza giuridica (prot. 956-37/2022) che ha chiarito un aspetto cruciale nella contabilizzazione dei ristorni ai soci.
Questo parere ha implicazioni significative per il trattamento fiscale delle cooperative e dei loro consorzi in relazione all'IRAP.
Il cuore della questione riguarda il modo in cui i ristorni sono contabilizzati nei bilanci delle cooperative. In particolare, il principale punto di svolta è rappresentato dall'OIC 28, nel quale si indica che i ristorni siano iscritti tra i debiti solo se esiste un obbligo, derivante dall'atto costitutivo, statuto e/o regolamento interno, di ripartire i ristorni ai soci alla data di chiusura dell'esercizio. Se tale obbligo non sussiste, i ristorni sono contabilizzati nel patrimonio netto e distribuiti ai soci solo quando l'assemblea decide di farlo.
Da un punto di vista fiscale, il D.P.R. 601/1973 consente alle cooperative di dedurre i ristorni dal reddito imponibile. Secondo le Circolari 53/E/2002 e 35/E/2008, questa deduzione avviene per competenza e ha priorità rispetto alle disposizioni che prevedono l'assoggettamento a tassazione di una percentuale minima dell'utile netto, a seconda del tipo di cooperativa. Questo assicura una “perfetta neutralità fiscale” tra l'accantonamento al bilancio come costo e la distribuzione di utili, una scelta valida per la maggior parte delle cooperative.
Tuttavia, il trattamento fiscale dei ristorni è stato oggetto di dibattito. Documenti non pubblicati dell'Agenzia (come la Consulenza giuridica n. 954-69/2015) avevano suggerito che, poiché mancava una disposizione specifica di deducibilità dei ristorni ai fini dell'IRAP, le somme riconosciute come destinazione dell'utile d’esercizio sarebbero state indeducibili. Invece, l'imputazione diretta a conto economico avrebbe consentito la deduzione anche ai fini IRAP. Tuttavia, questa conclusione sollevava dubbi in quanto il trattamento fiscale dei ristorni dovrebbe dipendere dalla loro natura piuttosto che dalla modalità di registrazione.
La Consulenza giuridica attuale ha dissipato questi dubbi. L'Agenzia ha richiamato l'articolo 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011, che stabilisce che la rilevanza IRAP dei componenti reddituali non imputati a conto economico deve seguire le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico con la stessa natura. Poiché la deducibilità IRAP dei ristorni imputati a costo non è mai stata messa in discussione, lo stesso si applica ai ristorni contabilizzati come destinazione dell'utile. Questo principio si applica a partire dal 2017, con una clausola di salvaguardia sui comportamenti pregressi, aprendo la strada a potenziali rimborsi per le cooperative in merito alla Dichiarazione IRAP non solo del 2023, ma anche di anni precedenti.
In sintesi, la recente Consulenza giuridica ha portato chiarezza al trattamento fiscale dei ristorni nelle cooperative, confermando la deducibilità IRAP sia per quelli imputati come costi che per quelli registrati come destinazione dell'utile. Questo rappresenta una buona notizia per le cooperative, che ora possono beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole, con la prospettiva di rimborsi per gli anni precedenti.