Il nuovo Decreto Semplificazioni, attualmente allo studio del Ministero per la Pubblica Amministrazione e di quello per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, prevede, tra l’altro, l’abrogazione degli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche posti in capo alle imprese.
Tale disciplina, contenuta nell’art. 1, comma 125, Legge n. 124/2017, è stata da ultimo modificata dall’art. 3, comma 6-bis, D.L. n. 73/2022, che ha introdotto, a favore dei soggetti che adempiono all’obbligo in esame nell’ambito della Nota integrativa del bilancio di esercizio o di quello consolidato, l’alternatività tra l’effettuazione dell’adempimento:
- sul proprio sito Internet, entro il 30 giugno di ogni anno;
- nella Nota integrativa, entro il termine di approvazione del bilancio dell’anno successivo.
Nell’informativa, in particolare, devono essere indicate, applicando il criterio di cassa, le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi e gli aiuti pubblici, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. L’adempimento non è tuttavia richiesto qualora l’importo delle erogazioni pubbliche risulti inferiore a 10.000 euro nel periodo d’imposta di riferimento.
L’inosservanza dell’obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa fissata in misura pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria costituita dall’effettuazione dell’adempimento. Decorsi 90 giorni dalla contestazione, trova poi applicazione la sanzione costituita dall’obbligo di restituzione integrale del beneficio ai soggetti pubblici eroganti.
L’inserimento dell’informativa circa le erogazioni pubbliche nell’ambito della Nota integrativa ha suscitato sin da subito aspre critiche in dottrina, basate sulla considerazione che tali informazioni potrebbero minare l’intellegibilità complessiva del bilancio di esercizio.
Le critiche hanno poi riguardato l’obbligo di rendere l’informativa da parte di imprenditori individuali e microimprese, chiamati a sostenere oneri amministrativi eccessivi per le loro ridotte dimensioni.
La bozza del nuovo decreto semplificazioni prevede dunque l’abrogazione dell’art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017, nella parte in cui impone l’obbligo di trasparenza in capo:
- ai soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195, Codice Civile e che, pertanto, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle Imprese (che allo stato attuale assolvono all’obbligo nella Nota integrativa del bilancio);
- ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenuti alla redazione della Nota integrativa, ossia imprenditori individuali, società di persone e microimprese (che attualmente assolvono all’obbligo sul proprio sito Internet o, in alternativa, nella Nota integrativa).
Qualora confermato, dunque, il testo del nuovo decreto semplificazioni disporrà l’abrogazione dell’obbligo di informativa per tutte le imprese.
Non sono, invece, previste modifiche, se non di coordinamento, all’art. 1, commi 125, 125-ter, 125-quinquies e 127, Legge n. 124/2017, che impone l’obbligo di informativa in capo agli enti non commerciali e, in particolare, alle associazioni di protezione ambientale, alle associazioni dei consumatori, alle ONLUS e alle fondazioni, nonché alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.
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