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Il Consiglio dei Ministri tenutosi lo scorso 16 ottobre 2023, ha approvato, in esame preliminare, due Decreti Legislativi in attuazione della Legge Delega Fiscale: un Decreto Legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi e un Decreto Legislativo di attuazione della Riforma Fiscale in materia di fiscalità internazionale. Tra le misure previste nell’ambito del collegato fiscale, assume particolare rilievo l’abrogazione dell’ACE dal periodo d’imposta 2024.
Come noto, al fine di incentivare il finanziamento delle imprese con capitale proprio, l’art. 1, D.L. n. 201/2011, ha introdotto, a favore dei soggetti IRES, una deduzione dal reddito complessivo netto, c.d. ACE, pari al “rendimento nozionale” del nuovo capitale proprio.
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 232/2016, a decorrere dal periodo d’imposta 2016 l’agevolazione è applicabile, oltre che dalle società di capitali, anche dagli imprenditori individuali e dalle società di persone.
Limitatamente alle variazioni in aumento del capitale proprio verificatesi nel periodo d’imposta 2021, il D.L. n. 73/2021 ha disposto il rafforzamento dell’ACE ordinaria, prevedendo l’applicazione di un coefficiente di remunerazione maggiorato.
In particolare, alla variazione in aumento del capitale proprio era applicabile il coefficiente di remunerazione del 15%, in luogo dell’ordinario 1,3%, pur entro un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio 2021. L’eventuale eccedenza degli incrementi patrimoniali 2021 e la restante parte di variazione in aumento del capitale proprio restava invece soggetta all’ordinaria aliquota del rendimento nozionale (1,3%).
Dal 2022, invece, sono tornate a trovare applicazione le ordinarie misure in materia di ACE, con l’aliquota del rendimento nozionale fissata al consueto 1,3%.
A sorpresa, il decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, ha ora previsto l’abrogazione della disciplina ACE a partire dal periodo d’imposta 2024.
Come sopra anticipato, nell’ambito della ridefinizione degli incentivi riconosciuti alle imprese, è prevista l’abrogazione dell’agevolazione ACE con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ossia, dal 2024 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).
L’agevolazione sarà sostituita da quella prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), Legge n. 111/2023, c.d. Legge delega per la Riforma Fiscale, che si sostanzia in una riduzione dell’aliquota IRES per gli utili impiegati in nuovi investimenti o in nuove assunzioni (per il solo 2024, primo anno di applicazione della nuova agevolazione, è tuttavia previsto che il beneficio si limiti alla sola deduzione del 20% del costo del nuovo personale assunto).
Salvo ulteriori modifiche, pertanto, l’ACE continuerà a trovare applicazione per il solo periodo d’imposta 2023. L’eventuale eccedenza non assorbita dal reddito complessivo potrà essere comunque riportata a nuovo e compensata con gli imponibili delle annualità successive secondo le regole attualmente vigenti, ossia senza limiti di tempo. Saranno tuttavia persi gli incrementi di patrimonio netto che le società hanno registrato a partire dal periodo d’imposta 2011.