La qualifica dell’Imprenditore Agricolo Professionale è stata introdotta dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004 ed è stata oggetto, a più riprese, di modifiche per adeguarla al mutato contesto socio-economico.
L’attuale disposizione prevede che “è Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. […]. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l’attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l’attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato Regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento. 2. Le Regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'accertamento eseguito da una Regione ha efficacia in tutto il Territorio Nazionale”.
In particolare, in questa sede rilevano i successivi commi 5-bis e 5-ter:
- “5-bis. L'Imprenditore Agricolo Professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. …”;
- “5-ter. Le disposizioni relative all'Imprenditore Agricolo Professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché' si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle Regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti…”.
Anche le società possono ottenere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, qualora almeno un socio per le società di persone ovvero un amministratore per quelle di capitali sia in possesso personalmente della qualifica di IAP. In particolare, nelle società di capitali l’amministratore può far conseguire la qualifica ad una sola società di capitali, mentre nelle società di persone il socio può attribuire la qualifica ad anche più di una società.
Il comma 5-ter definisce l’ipotesi dell’“Imprenditore Agricolo Professionale provvisorio”. Tale soggetto, non ancora in possesso dei requisiti previsti dalla norma, deve presentare un’istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente ed avere anche ottenuto l’iscrizione all’apposita gestione INPS, ricadendo su tale istituto il compito di accettare l’iscrizione provvisoria.
Successivamente, entro due anni o diverso termine stabilito dalla Regione territorialmente competente, il soggetto deve risultare in possesso di tutti i requisiti, pena la decadenza dagli eventuali benefici fiscali ottenuti.
Agevolazioni PPC
Le agevolazioni fiscali spettanti all’imprenditore avente la qualifica IAP, tra le quali l’applicazione delle agevolazioni PPC (D.L. 194/2009, art. 2, comma 4-bis) o l’applicazione dell’imposta di registro al 9% per l’acquisto di fondi agricoli senza l’impegno di coltivarli per almeno 5 anni, si applicano a condizione che l’Imprenditore Agricolo Professionale sia iscritto nella gestione previdenziale agricola.
In particolare, l’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale agricola dell’INPS del soggetto che ha richiesto delle agevolazioni fiscali sull’acquisto di fondi agricoli senza ancora avere ottenuto la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale definitiva, necessita della presentazione di un’apposita domanda all'Ufficio regionale competente che ne rilascia certificazione. Per tale procedura, è anche richiesto che la qualifica sia ottenuta entro ventiquattro mesi, salvo diverso termine stabilito dalle Regioni (art. 1, comma 5-ter, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99).
È quindi evidente una differenza sostanziale tra la richiesta di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e iscrizione previdenziale.
Mentre la qualifica IAP può essere conseguita successivamente all’atto di acquisto del fondo agricolo, purché prima dell’acquisto sia stata presentata la domanda all’Ufficio regionale competente, l’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale agricola deve sempre avvenire prima della stipula dell’atto di acquisto del fondo agricolo.
In tema di agevolazioni PPC, la Cassazione ha affermato che le agevolazioni fiscali “non sono riconosciute tout court agli Imprenditori Agricoli Professionali (persone fisiche o società), ma solo a quegli Imprenditori Agricoli Professionali che risultino iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, e che - dall'altro - è la qualità di Imprenditore Agricolo Professionale del socio che propaga alla società tale qualità, deve ritenersi che in tanto quest'ultima possa essere a sua volta ammessa all'agevolazione, in quanto il socio che ne consente ed attribuisce la veste IAP sia iscritto in tale gestione” (Cass. Ord. 10542/2017).
Così come l’imprenditore agricolo IAP, persona fisica, è ammesso ad usufruire delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite per il Coltivatore Diretto, solo se iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale, specularmente, come disposto dall’articolo 1, comma 5-bis del D.L. 99/2004 è previsto che “l’Imprenditore Agricolo Professionale persona fisica ove anche socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura”.
Il successivo comma 5-ter, stabilendo che “Le disposizioni relative all'Imprenditore Agricolo Professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società”, fissa queste ulteriori due condizioni:
- che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione;
- che si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS…”.
L’assenza di una sola di queste condizioni al momento dell’atto di acquisto del fondo esclude la società dal diritto alle agevolazioni tributarie.
La Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2644/2020, ha confermato tale principio stabilendo che “Le agevolazioni di cui alla Piccola Proprietà Contadina, già previste per la persona fisica con qualifica di Coltivatore Diretto, sono estese dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, commi 4 e 4-bis, anche alle società agricole che, ai sensi dello stesso Decreto, art. 1, comma 3, abbiano la veste di Imprenditore Agricolo Professionale a condizione che, al momento dell'applicazione del trattamento agevolato, sussista l'ulteriore requisito dell'iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura di almeno un socio, se società agricola di persone, di almeno un amministratore, se società agricola di capitali, di un amministratore socio nelle società cooperative”.
Pertanto, mentre il riconoscimento della qualifica può essere differito (purché sia stata già presentata la relativa istanza) l’iscrizione previdenziale del soggetto qualificante non beneficia di alcun differimento.
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