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Al fine di conferire maggior sicurezza alla circolazione dei beni, specie di quelli immobili, e di garantire il credito bancario, il D.D.L. Bilancio 2024 prevede la modifica delle norme del Codice Civile che consentono al legittimario, vittorioso nell’azione di riduzione e pregiudicato dall’incapienza del donatario, di ottenere la restituzione dei beni oggetto di donazione da parte di chiunque ne abbia conseguito la proprietà.
Di conseguenza, dal prossimo 1° gennaio 2024, la mera donazione di un bene mobile o immobile non ne pregiudicherà più la sua trasferibilità e, pertanto, il soggetto che lo abbia acquistato a titolo oneroso o la banca che abbia ottenuto un’ipoteca, non subiranno più alcun pregiudizio dal fatto che la donazione si sia rivelata, a seguito della morte del donante, lesiva della quota di legittima spettante a taluni degli stretti familiari del donante.
Il legittimario (tipicamente il coniuge e i discendenti del donante) che reclami la sua quota di legittima, violata dalla donazione, potrà dunque soltanto sperare nella capienza del patrimonio del donatario: qualora quest’ultimo risulti insolvente, infatti, il credito del legittimario rimarrà insoddisfatto e non potrà esser più fatto valere a danno dell’acquirente dal donatario.
Allo stato attuale, invece, una volta accertata la lesione della legittima, il donatario può rivolgersi, proponendo una specifica domanda in giudizio, al proprietario del bene oggetto di donazione, al fine di ottenerne la restituzione o, comunque, addivenire alla soddisfazione del suo credito mediante il versamento di una somma di denaro.
In tale ipotesi, il bene oggetto di restituzione viene “liberato” da qualsiasi gravame posto dal donatario o da qualsiasi suo successivo avente causa (ossia, in buona sostanza, la banca perde l’ipoteca da chiunque iscritta sul bene che sia stato in precedenza donato).
A seguito delle modifiche apportate, con effetto dall’anno 2005, dal D.L. n. 35/2005, tale azione di restituzione non è più esperibile una volta decorsi venti anni dalla trascrizione della donazione nei registri immobiliari.
La limitazione temporale non trova tuttavia applicazione qualora taluno dei potenziali legittimari del donante trascriva nei registri immobiliari il c.d. Atto di opposizione alla donazione (che consente, a seguito del decesso del donante e dell’accertamento della lesione della quota di legittima, di non sentirsi eccepire l’intervenuto decorso del ventennio).