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L’art. 1, comma 21, Legge n. 208/2015, c.d. Legge di Bilancio 2016, ha previsto che la rendita catastale dei fabbricati produttivi, accatastati nelle categorie D ed E, sia stabilita mediante stima diretta e tenendo conto solo del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi, con la specifica esclusione dei macchinari, dei congegni, delle attrezzature e degli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
Dal 1° gennaio 2016, pertanto, le componenti impiantistiche degli immobili non concorrono alla determinazione della rendita catastale.
Con Circolare n. 2/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nella definizione di “costruzioni” rientra qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, comprese le opere di fondazione e di supporto in genere.
L’esclusione della componente produttiva ha determinato una forte riduzione della rendita catastale degli impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica (macchinari, congegni e inverter) che, allo stato attuale, comprende solo il suolo, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, platee di fondazione, viabilità e le costruzioni necessarie per tenere infissi al suolo i pannelli (Circolare n. 27/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate).
Pure la rendita catastale degli impianti di biogas ha beneficiato di una sostanziale riduzione. Infatti, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, la stessa comprende solo il suolo, le opere murarie che contengono digestori e motori, nonché i locali tecnici, le platee, le recinzioni e le fondazioni, con esclusione di tutte le componenti produttive.
Anche le centrali eoliche rientrano tra gli immobili produttivi e, pertanto, a partire dal 2016 possono determinare la rendita catastale al netto delle componenti produttive. In questo caso, tuttavia, si è generato un ampio contenzioso sull’effettiva natura della torre su cui poggiano la navicella, il rotore e tutte le altre componenti necessarie a trasformare l’energia eolica in energia elettrica.
A parere dell’Agenzia delle Entrate, la torre deve considerarsi quale “costruzione”, da ricomprendere nella rendita catastale, poiché dotata dei caratteri di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo. I possessori di impianti eolici, invece, ritengono che la torre, per le proprie caratteristiche tecniche, rappresenti una parte dell’impianto produttivo (e non una mera costruzione).
La tesi sostenuta dai contribuenti è stata avallata a più riprese dalla Corte che Cassazione, secondo cui le torri di sostegno agli impianti eolici sono da escludere dalla determinazione della rendita catastale poiché rappresentano una “componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica”[1].
Le indicazioni della giurisprudenza di legittimità sono state quindi recepite dall’Agenzia delle Entrate che, con la Circolare n. 28/E del 16 ottobre 2023, ha confermato che le torri eoliche non devono essere più considerate nella determinazione della rendita catastale.
Le indicazioni della Giurisprudenza e della prassi dell’Amministrazione Finanziaria si riflettono sulla determinazione delle rendite degli impianti fotovoltaici e, in particolare, per quelli posti direttamente sul suolo. Per taluni di questi impianti, applicando la disciplina dei c.d. imbullonati, le rendite catastali si sono considerevolmente ridotte.
[1] Si veda anche l’articolo “Corte di Cassazione: le torri di sostegno sono escluse dalla rendita catastale degli impianti eolici” - Circolare 790/2022 - ConsulenzaAgricola.it.