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La Legge 145/2018 ha disposto che “i familiari coadiuvanti del Coltivatore Diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali Coltivatori Diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”.
L’Agenzia delle Entrate, Circolare 8/E/2019, ha indicato che la disposizione contenuta al comma 705, art. 1, della Legge 145/2018 estende al familiare coadiuvante del Coltivatore Diretto i benefici fiscali previsti per quest’ultimo anche ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta di successione e ai fini dell’IRPEF, al ricorrere delle seguenti condizioni:
Nessun ulteriore chiarimento è stato fornito in relazione al requisito di appartenenza del destinatario della novella disciplina al medesimo nucleo familiare del Coltivatore Diretto.
In questi anni gli addetti ai lavori si sono interrogati sul concetto di nucleo familiare, dato che appariva limitante e poco attinente alla finalità della norma considerare il concetto anagrafico di nucleo familiare. Oltretutto la definizione di nucleo familiare può variare a seconda a seconda del beneficio fiscale richiesto (assegno familiare, dichiarazione ISEE, reddito di cittadinanza, ecc.). Per tali ragioni, la definizione di nucleo familiare è solitamente indicata nelle norme agevolative e, in genere, non corrisponde al concetto di famiglia anagrafica.
Il concetto di famiglia anagrafica, risultante dallo stato di famiglia, si fonda sui principi della Legge 1228/1954 recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e sul relativo regolamento d’attuazione (D.P.R. 223/1989 recante il “Regolamento anagrafico della popolazione residente”).
In particolare, una definizione normativa della famiglia anagrafica è rinvenibile nell’art. 4 del D.P.R. 223/1989, in base alla quale è attualmente rilasciato lo stato di famiglia.
La famiglia anagrafica è l’insieme di persone legate da: vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, convivenza di fatto.
Tutti i suindicati soggetti devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune.
Sul tema è recentemente intervenuta la giurisprudenza. La Corte di Giustizia di primo grado di Ravenna, nella Sentenza n. 119/2023, ha fornito l’interpretazione del comma 705 stabilendo che:
“L’art. 1, comma 705, della L.145/2018, va interpretato nel senso che il familiare coadiuvante deve appartenere allo stesso nucleo contributivo INPS del titolare dell’impresa agricola, per cui il termine coadiuvante non va letto in termine giuridico, ma con la valenza amministrativa utilizzata dall’INPS nella gestione speciale dei Coltivatori Diretti, ai sensi della L. 9/1963, e non vi è normativamente alcun riferimento all’obbligo della convivenza dei componenti del nucleo familiare”.
Pertanto, ai fini dell’individuazione dei familiari che possono beneficiare della disciplina fiscale applicabile al Coltivatore Diretto, devono intendersi tutti i soggetti che lo stesso ha dichiarato all’INPS tramite modello CD4 e per i quali provvede al versamento dei contributi alla previdenza agricola.