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La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un contributo di solidarietà nel settore energetico al fine di mitigare gli effetti dell'incremento dei prezzi dell'energia. Questa misura colpisce le imprese e le organizzazioni coinvolte in specifiche attività energetiche e presenta differenze significative rispetto alla precedente disposizione. L'obiettivo è garantire una maggiore equità nell'applicazione di questa misura e sostenere il settore energetico in un momento di particolare sfida economica.
La base giuridica di questa disposizione proviene dal Regolamento dell'Unione Europea 2022/1854, che ha chiesto agli Stati membri di attuare misure solidaristiche per le annualità 2022 e 2023 al fine di mitigare gli effetti negativi dei rincari energetici. L'Unione Europea ha riconosciuto che gli utili eccezionali ottenuti dalle società operanti nei settori energetici non possono essere considerati come profitti ordinari, poiché sono il risultato di circostanze eccezionali e imprevedibili sui mercati dell'energia (si veda anche la nostra circolare n. 452/2023 “Gli extraprofitti per la produzione di energia nel settore agricolo”).
La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 115-119) prevede che la disciplina degli extraprofitti si applichi ai contribuenti soggetti all'Imposta sul Reddito delle Società (IRES), ad eccezione degli enti non commerciali. I soggetti interessati sono quelli che, nel periodo antecedente al 1° gennaio 2023, hanno ottenuto almeno il 75% dei loro ricavi dalle seguenti attività:
Non sono soggetti al contributo di solidarietà le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali. Inoltre, sono esclusi da questa misura, indipendentemente dalla forma giuridica, i soggetti che nel 2022 gestiscono piattaforme per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali e carburanti, così come i distributori al dettaglio di carburanti con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un attivo di bilancio inferiore a 10 milioni di euro (Circolare 4/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate).
Lo scorso 18 ottobre, con il Decreto Legge n. 145, noto come “collegato” al Disegno di Legge di Bilancio per il 2024, sono state introdotte delle modifiche relativamente alla determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023. Questa modifica era inizialmente prevista dall'articolo 5 del Decreto Legge 34/2023, ma era stata abrogata dall'articolo 22, comma 1, del Decreto Legge 61/2023.
La modifica introdotta con l'articolo 6 del Decreto Legge 145/2023 ha stabilito che alcuni elementi non contribuiranno più al calcolo del reddito complessivo relativo al periodo d'imposta antecedente al 1° gennaio 2023 (cioè, il periodo d'imposta 2022 per i soggetti “solari”). In particolare, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lett. b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) non saranno più considerati, limitati al 30% del totale di queste riserve al termine dell'esercizio precedente al 1° gennaio 2022 (cioè, il periodo d'imposta 2021 per i soggetti “solari”).
Inoltre, secondo il comma 2 dell'articolo 6, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che non contribuiscono più al reddito complessivo devono anche essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi ottenuti nei quattro periodi d'imposta precedenti al 1° gennaio 2022, fino a una concorrenza pari all'esclusione operata nel periodo d'imposta precedente al 1° gennaio 2023.
Inizialmente, la riduzione della base imponibile era stata introdotta dall'articolo 5 del Decreto Legge 34/2023, ma era stata abrogata successivamente dall'articolo 22, comma 1, del Decreto Legge 61/2023. Questo aveva comportato un aumento del contributo da versare, poiché le deduzioni “extra-contabili” avevano un impatto significativo sulla determinazione della base imponibile.
Di conseguenza, l'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 98/2023 aveva previsto una proroga parziale al 30 novembre 2023 (rispetto alla scadenza ordinaria del 30 giugno) per il versamento della quota del contributo che corrispondeva alla differenza tra l'importo previsto dall'articolo 1, comma 116, della Legge 197/2022 e l'importo calcolato in base alle disposizioni poi abrogate dell'articolo 5 del Decreto Legge 34/2023. Tuttavia, a seguito della reintroduzione della disposizione relativa alla riduzione della base imponibile con il Decreto Legge 145/2023, la scadenza del 30 novembre 2023, venendo meno gli importi da versare, è stata espressamente abrogata. Non è prevista la restituzione delle somme già versate.
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Cronologia delle modifiche |
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Legge 197/2022, art. 1, commi da 115 a 119 |
Istituzione del contributo |
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art. 5 del D.L. 34/2023 |
Introduce la disposizione per la ridefinizione della base imponibile: • esclusione dal reddito complessivo delle riserve del patrimonio netto accantonate o vincolate alle deduzioni extra-contabili; • esclusione nel limite del 30% delle riserve al termine del 1° gennaio 2022 (periodo d'imposta 2021 per i soggetti “solari”); • se le riserve vengono escluse dal reddito complessivo, vengono anche escluse dal calcolo della media dei redditi complessivi degli ultimi quattro anni. |
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art. 22 comma 1 del D.L. 61/2023 |
Abroga la disposizione contenuta all’art. 5, producendo un aumento della base imponibile |
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D.L. 98/2023, art.4 |
Proroga la scadenza del versamento della differenza tra i due contributi al 30 novembre 2023, senza sanzioni |
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D.L. 145/2023, art.6 |
Reintroduce le modifiche di cui all’art. 5 del D.L. 34/2023. A seguito del ricalcolo del contributo, non è dovuto alcun versamento entro il 30 novembre 2023. |
Va notato che la nuova previsione normativa, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6, richiede comunque il versamento del beneficio ottenuto dalla riduzione della base imponibile in due rate, entro il 30 maggio 2024 e il 30 ottobre 2024.
Per quanto riguarda le sanzioni, l'articolo 1, comma 119, della Legge 197/2022 prevede l'applicazione delle stesse disposizioni previste per le imposte sui redditi. In caso di mancato versamento, la sanzione sarà pari al 30% dell'importo non versato.