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La Cassazione ha ritenuto corretto assoggettare ad imposta di registro al 3% un verbale di assemblea ordinaria con cui è stato deliberato il finanziamento soci a favore della società.
Una recente Sentenza della Cassazione (n. 31174 del 9 novembre 2023), in materia di imposta di registro, si è pronunciata in merito alla tassazione del verbale di assemblea ordinaria con cui è stato deliberato un finanziamento soci a favore della società.
Nel caso di specie, i Giudici hanno ritenuto corretto assoggettare a tassazione il verbale con l’imposta di registro pari al 3%, ai sensi dell’art. 9 Tariffa Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986 (nel seguito anche solo “TUR”).
La società Alfa s.r.l. ha deliberato in assemblea ordinaria la sottoscrizione di versamenti a titoli di finanziamento soci infruttiferi di interessi da parte dei soci.
L'Agenzia delle Entrate contestava la omessa registrazione e l'omesso versamento quanto ai finanziamenti infruttiferi ritenuti enunciati, ai sensi del richiamato art. 9. In particolare, l'Ufficio applicava l'imposta di registro proporzionale nella misura del 3%.
A seguito del ricorso del contribuente, la CTP ne accoglie l’istanza, ritenendo che il verbale di assemblea che delibera il finanziamento dei soci non costituisca un atto a contenuto patrimoniale, e dunque soggetto a registrazione, trattandosi di un mero resoconto degli accadimenti assembleari, alla stregua di un atto senza parti.
L'Ufficio proponeva quindi appello alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, in riforma della decisione di primo grado, riteneva dovuta l'imposta di registro, ritenendo che i verbali assembleari in oggetto avessero deliberato la sottoscrizione del versamento a titolo di finanziamento soci infruttifero di interessi.
La società e i soci ricorrono quindi in Cassazione.
In primo luogo, secondo i Giudici, la delibera assembleare ben può costituire la fonte dell'obbligazione del singolo socio, a condizione che sia redatto secondo la modalità legale e, dunque, se la delibera “approva la sottoscrizione di versamenti in favore della società, a titolo di finanziamento infruttifero di interessi”, può concludersi che essa contenga l'enunciazione di un finanziamento erogato, così come statuito dalla sentenza censurata.
Una volta chiarita la sussistenza del perfezionamento del contratto di mutuo, la Cassazione passa ad esaminare l’esistenza delle condizioni per l’enunciazione, ai sensi dell’art. 22 TUR, sottintendendo in questo modo che il finanziamento si fosse perfezionato verbalmente e che il verbale, quindi, costituisse l’atto enunciante.
La tassazione, nel caso di enunciazione di un contratto verbale di finanziamento soci contenuta in un verbale assembleare, è condizionata dalla ricorrenza di tre elementi, costituiti da:
Per quanto riguarda il requisito delle identità delle parti, secondo la Cassazione, le parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato devono considerarsi le medesime, ossia la società ed i suoi soci nell'uno e nell'altro caso, dovendosi in questo particolare contesto impositivo attribuire al termine “parte” un significato lato e sostanziale, stante la chiara ratio antielusiva della disposizione legislativa.
La Cassazione rimanda quindi al proprio orientamento espresso nelle Sentenze Cassazione n. 3839/2023, Cassazione n. 3841/2023, Cassazione n. 14432/2023 (quest’ultima Sentenza è stata oggetto di un precedente contributo n. 575/2023 "Rinuncia al prestito soci in assemblea: attenzione all’imposta di registro").
Nel caso in esame, secondo la Cassazione, si deve pertanto affermare il principio che la presenza dei soci in assemblea, giuridicamente, contiene la loro, anche individuale, qualità di parte degli atti enunciati.
Da ultimo, tuttavia, si segnala che la Cassazione non analizza la condizione per applicare l’istituto dell’enunciazione per cui l’atto enunciante deve essere un atto registrato.
Invero, gli stessi Giudici si limitano a richiamare una sentenza (Cass. n. 21699/2021) alla luce della quale si ritiene “che dovesse essere assoggettato all'imposta di registro un finanziamento sulla base della sua sola enunciazione nel verbale di assemblea, atto che è comunque soggetto a registrazione …, ed al quale parteciparono gli stessi soggetti dell'atto enunciato”. Invero, solamente il verbale di assemblea straordinaria è soggetto a registrazione, in quanto redatto in forma notarile, mentre nel caso di specie si trattava di un’assemblea ordinaria.