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Con una recente Ordinanza, la Cassazione ribadisce come l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione o l'esenzione dall’imposta gravi sul contribuente.
Con l’Ordinanza n. 31188/2023, la Cassazione è ritornata a pronunciarsi riguardo l’onere della prova nella casistica di esonero ovvero riduzione della TARSU/TIA.
Mentre l’Ordinanza in commento riguarda specificamente la TARSU/TIA, abrogata e sostituita nel frattempo dalla TARI, si ricorda che il presupposto applicativo, le modalità di richiesta dell’esonero ovvero della riduzione del tributo sono molto simili per i due tributi richiamati. Pertanto i principi espressi nella pronuncia si devono intendere applicabili anche al tributo ad oggi in vigore.
Sul medesimo tema segnaliamo anche i precedenti contributi:
Il caso affrontato dalla Cassazione riguarda un avviso di accertamento riguardante il versamento della TARSU/TIA per gli anni dal 2013 al 2017. In particolare, il Comune di Messina ha contestato l'omessa presentazione della denuncia TARSU e il mancato pagamento della stessa relativamente ad un immobile, dal momento che il contribuente non ha inoltrato al Comune alcuna richiesta di eventuali esenzioni totali o parziali per tutto il periodo temporale considerato.
Secondo i Giudici di legittimità il ricorso del contribuente è infondato alla luce dell’orientamento della Corte di Cassazione in materia di onere della prova in caso di esenzione/riduzione dell’imposta.
Secondo la Suprema Corte in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione. L’esistenza di una riduzione o esenzione costituisce infatti un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.
I Giudici richiamano poi propri precedenti sul punto: Cass. n. 22130/2017, n. 12979/2019, n. 21335/2022. Si vedano anche le più recenti pronunce della Cassazione: n. 2114/2023 e n. 1130/2021.