La riforma dell’impresa agricola introdotta a partire dal 2001 ha comportato la necessità di un coordinamento con alcune discipline preesistenti.
La valorizzazione della figura dell’Imprenditore Agricolo Professionale e delle attività agricole svolte in forma associata (società di persone, di capitali, ecc.), a fianco delle quali permane la tradizionale figura del Coltivatore Diretto, nonostante l’intento di uniformare i diritti di coloro che operano in agricoltura, mostra ancora oggi delle evidenti disparità.
Un aspetto che il Legislatore non ha completamente uniformato è quello della prelazione agraria.
L’evoluzione del diritto di prelazione agraria
Il diritto di prelazione agraria conferisce ai soggetti interessati il privilegio di essere preferiti in caso di vendita di un fondo agricolo. Questo diritto, riconosciuto solo in determinate circostanze, sia soggettive che oggettive, assume una particolare rilevanza nel contesto della compravendita di terreni destinati all'attività agricola.
La definizione del diritto di prelazione agraria incorpora due distinti diritti di prelazione, ciascuno sottoposto a regole parzialmente diverse e indirizzati a obiettivi specifici.
Da un lato, troviamo la prelazione riconosciuta all'affittuario del fondo offerto in vendita (art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590); dall'altro, quella del proprietario del fondo confinante con quello in vendita (art. 7 della Legge 14 agosto 1971, n. 817).
Pertanto, questo diritto di prelazione, tradizionalmente assegnato al Coltivatore Diretto, può manifestarsi sia nel caso in cui l'interessato sia affittuario del fondo oggetto di vendita (ai sensi dell'art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590), sia se è il proprietario del fondo confinante con quello in vendita (ai sensi dell'art. 7 della Legge 14 agosto 1971, n. 817).
L'evoluzione delle dinamiche agricole ha portato a significative modifiche nella sfera del diritto di prelazione. La riforma dell'impresa agricola, in particolare, ha esteso tale diritto anche alle società agricole di persone (società semplici, Snc, Sas), a condizione che almeno la metà dei soci detenga la qualifica di Coltivatore Diretto (D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101).
Successivamente, il diritto di prelazione agraria per l'acquisto del fondo confinante è stato ampliato agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti nella gestione previdenziale agricola dell'INPS. Tale modifica, sancita dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154, ha introdotto il numero 2-bis nel primo comma dell'art. 7 della Legge 14 agosto 1971, n. 817, prevedendo appunto che nel caso di cessione di un fondo confinante il diritto di prelazione spetti anche “all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti”.
Tuttavia, è importante notare che agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti nella gestione previdenziale agricola dell'INPS è riconosciuto il diritto di prelazione solo in qualità di proprietari del fondo confinante e non come affittuari del fondo offerto in vendita.
Quindi nel corso degli anni, la prelazione agraria, tradizionalmente riservata ai Coltivatori Diretti, ha subito importanti evoluzioni normative che ne estendono la portata. Le società agricole, inizialmente escluse a causa della mancanza della qualifica di Coltivatore Diretto, possono oggi accedere a questo diritto in specifiche circostanze.
Le società agricole di persone, con almeno la metà dei soci qualificati come Coltivatori Diretti, possono esercitare il diritto di prelazione, come stabilito dalla riforma dell'impresa agricola del 2004 e le relative modifiche del 2005. Questa connessione al Coltivatore Diretto è basata sul numero di soci anziché sulla quota di partecipazione al capitale sociale.
Affinché una società sia considerata agricola, deve avere come oggetto esclusivo l’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 c.c., la ragione sociale deve includere l'indicazione "società agricola", e almeno un socio deve possedere la qualifica di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale. Tuttavia, questo diritto non si estende a tutte le società agricole di persone, ma solo a quelle in cui almeno la metà dei soci è Coltivatore Diretto. Le società di capitali sono sempre escluse, indipendentemente dalla presenza di Coltivatori Diretti.
Le cooperative agricole di coltivatori della terra hanno diritto di prelazione, anche se i singoli soci possono non essere Coltivatori Diretti, ma braccianti agricoli. La legge fa riferimento esplicito solo al diritto di prelazione dell'affittuario, anche se alcuni interpreti ritengono che si possa applicare anche alla prelazione del confinante.
Inoltre, le cooperative di imprenditori agricoli, che utilizzano prevalentemente i prodotti dei soci, possono esercitare il diritto di prelazione. Tuttavia, questo diritto è limitato alle situazioni in cui almeno la metà degli amministratori e dei soci è in possesso della qualifica di Coltivatore Diretto.
Contrariamente, le società agricole di capitali non possono beneficiare del diritto di prelazione esteso agli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella previdenza agricola.
L’orientamento della giurisprudenza in materia di prelazione agraria in capo alle società di capitali
La giurisprudenza, in base ad un orientamento ormai consolidato, ha indicato che le ipotesi di prelazione-riscatto devono essere considerate “tassative” e di “stretta interpretazione”, pertanto non suscettibili di interpretazioni estensive.
Nel caso della prelazione agraria dell’affittuario, originariamente spettante al Coltivatore Diretto, o nel caso della prelazione del confinante, ove la prelazione spettava al Coltivatore Diretto proprietario del fondo confinante, con l’introduzione del comma 2-bis all’art. 7 della Legge 817/1971 è stato esteso tale diritto anche all’Imprenditore Agricolo Professionale iscritto alla corrispondente gestione previdenziale.
Il D.Lgs. 99/2004, con l’articolo 2, comma 3, ha quindi esteso il medesimo diritto anche “alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del Codice Civile”.
Per quanto concerne il diritto di prelazione del confinante, lo stesso si applica anche alle cooperative di imprenditori agricoli che utilizzano, per lo svolgimento delle attività agricole, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero, forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. In tal caso almeno la metà degli amministratori e dei soci deve essere in possesso della qualifica di Coltivatore Diretto (risultante dall’iscrizione al Registro delle Imprese).
Recentemente i Giudici di legittimità hanno ribadito che “nessuna previsione normativa attribuisce alle società agricola di capitali il diritto alla prelazione agraria” (Cass. Civ. Sez. III, n. 32917/2023).
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