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Dal 1° febbraio 2024 troverà applicazione la versione 1.8 delle specifiche tecniche sui tracciati Xml delle fatture elettroniche tra privati, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 12 dicembre 2023. Tra le novità introdotte, assume particolare rilievo la possibilità di gestire automaticamente le liquidazioni IVA degli imprenditori agricoli in regime speciale IVA.
In particolare, gli imprenditori agricoli che applicano il regime speciale IVA di cui all’art. 34, D.P.R. n. 633/1972, valorizzando l’elemento “Tipo Dato” con:
potranno ottenere la gestione automatica delle liquidazioni periodiche IVA.
In materia di dichiarazioni di intento, invece, si segnala l’introduzione di un apposito controllo, con codice errore “477”, che determina il rifiuto della fattura elettronica emessa qualora venga riscontrata l’invalidità della dichiarazione di intento presentata dal fornitore (si veda la nostra circolare n. 909/2023 “La predisposizione delle dichiarazioni d’intento per l’anno 2024”).
Dallo scorso 1° gennaio 2022, infatti, per contrastare le frodi IVA realizzate con l’utilizzo di un falso plafond, l’Amministrazione Finanziaria effettua specifiche analisi di rischio, cui seguono attività di controllo sostanziale, al fine di inibire il rilascio di lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali, invalidando peraltro quelle già utilizzate.
In particolare, una volta riscontrata l’irregolarità, le dichiarazioni d’intento emesse sono invalidate con una comunicazione trasmessa sia al cliente (l’esportatore abituale) sia al fornitore destinatario della dichiarazione d’intento.
A partire da tale momento, il fornitore dell’esportatore abituale deve emettere le proprie fatture con addebito d’imposta ed eventualmente integrare con IVA le fatture precedentemente emesse.
Con l’introduzione del nuovo controllo preventivo, attestante la validità o meno della dichiarazione di intento, verrà meno l’obbligo del fornitore di procedere alla successiva correzione delle fatture emesse in regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972.
Da ultimo è previsto l’utilizzo del tipo documento “TD28”, per comunicare, nell’ambito del c.d. esterometro, i dati di un’operazione realizzata con soggetti esteri e non correttamente assoggettata al regime del reverse charge.
L’ipotesi è quella disciplinata dall’art. 6, comma 9-bis.1, D.Lgs. n. 471/1997, quando il cessionario/committente residente, anziché assolvere l’imposta dovuta con il regime dell’inversione contabile, abbia ricevuto una fattura cartacea con addebito dell’imposta in rivalsa dal fornitore non residente, ancorché identificato in Italia. In questo caso, in mancanza di frode, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.