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L’Agenzia delle Entrate fornisce una risposta in merito all’aliquota IVA applicabile ai pellet di vinaccioli.
Con la Risoluzione n. 480 del 22 dicembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ aliquota IVA applicabile al pellet vegetale di sansa di vinacciolo.
Secondo il contribuente, il prodotto “pellet vegetale di sansa di vinacciolo” andava inquadrato nell’ambito della categoria “Fecce di vino; tartaro greggio”, con il codice 2307, e in particolare nella sottocategoria “altre”, con codice 2307 0019 00. Di conseguenza, l'aliquota IVA applicabile sarebbe stata quella del 10%, ai sensi del n. 89) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito “Decreto IVA”) che riguarda “fecce di vino, tartaro greggio (v.d.23.05)”.
In sede di accertamento tecnico da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, è stato chiarito che il prodotto sarebbe riconducibile nell'ambito del n. 88) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, che riguarda “88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04)”: la voce doganale ivi richiamata è quella della Tariffa in vigore al 31 dicembre 1987 e oggi corrispondente, tra le altre, alla voce doganale 23.06[1].
Diversamente, secondo l’Ufficio, deve ritenersi ordinariamente applicabile l’aliquota IVA del 22% in quanto né la norma fiscale (n. 88) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA né la voce doganale in essa richiamata (23.04) prevedono espressamente i pellet.
Secondo la dottrina la conclusione dell’Agenzia delle Entrate non sarebbe condivisibile anche alla luce delle proposte di intervento normativo e azioni a livello nazionale ed unionale che vogliono dar seguito alla transizione energetica ed ecologica, al fine di assicurare una maggiore tutela dell’ambiente.
Se, come confermato dall’Agenzia delle Dogane, il pellet di vinaccioli costituisce un prodotto energetico ad alto livello calorifico e a basso inquinamento ambientale, il suo utilizzo dovrebbe essere favorito anche attraverso le misure fiscali, in modo da stimolare ed incentivare i comportamenti virtuosi dei contribuenti.
D’altra parte, segnala la dottrina, per prodotti come la legna da ardere in tondelli, i ceppi o i cascami di legno, compresa la segatura è già prevista l’aliquota IVA ridotta e quindi l’esclusione della cessione di pellet risulta ancora più inconferente. A questo riguardo si vedano Le aliquote IVA e le percentuali di compensazione per legna da ardere e pellet per il 2024 e La Corte di Giustizia europea si esprime sull’aliquota IVA della legna da ardere.
[1] In particolare, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che “il campione fornito si presenta come un materiale agglomerato in forma di pellet di colore marrone scuro, del diametro di circa 6 mm, con caratteristico odore di prodotto di origine vitivinicola, ottenuto dalla sansa, ossia dal residuo di spremitura del vinacciolo. Per dichiarazione di parte il prodotto è ottenuto a partire dalla sansa di vinacciolo residua del processo di estrazione dell'olio di vinacciolo; tramite un processo di essicazione ed estrusione meccanica si ottengono i pellet. Viste le sue elevate prestazioni energetiche, superiori del 25% a quelle del pellet di legno, il prodotto è destinato alla combustione dentro alle stufe a pellet”. Pertanto, “Sulla base di quanto dichiarato, delle analisi effettuate dai Laboratori di questa Agenzia e dell'istruttoria svolta” si ritiene “che il prodotto in oggetto possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l'Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1 e 6), nell'ambito del Capitolo 23 della Tariffa Doganale “Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali” ed in particolare al Codice NC 2306 90 90: “Panelli ed altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, derivanti dall'estrazione di grassi od oli vegetali o di origine microbica, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: altri: altri””.