Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Alla luce della modifica al saggio legale degli interessi, è stata pubblicata in G.U. la nuova tabella da utilizzare per effettuare il calcolo del valore di diritto di usufrutto e dei diritti di uso e abitazione.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (datato 21 dicembre 2023) avente ad oggetto l’adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni, in ragione della nuova misura del saggio legale di interessi.
In particolare, il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con D.P.R. n. 131/1986 (nel seguito anche “TUR”) viene variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,50%[1].
Di seguito riportiamo il prospetto allegato al Decreto:
Età del beneficiario (anni compiuti) |
Coefficiente |
da 0 a 20 |
38 |
da 21 a 30 |
36 |
da 31 a 40 |
34 |
da 41 a 45 |
32 |
da 46 a 50 |
30 |
da 51 a 53 |
28 |
da 54 a 56 |
26 |
da 57 a 60 |
24 |
da 61 a 63 |
22 |
da 64 a 66 |
20 |
da 67 a 69 |
18 |
da 70 a 72 |
16 |
da 73 a 75 |
14 |
da 76 a 78 |
12 |
da 79 a 82 |
10 |
da 83 a 86 |
8 |
da 87 a 92 |
6 |
da 93 a 99 |
4 |
Le disposizioni del richiamato Decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2024.
Alla luce dell’art. 48 comma 1 secondo periodo TUR, il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione è determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse. A sua volta, il predetto articolo 46 TUR prevede che il valore della rendita o pensione sia costituito, se si tratta di rendita o pensione vitalizia, dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al TUR, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare.
Cosicché, il calcolo del valore dell’usufrutto vitalizio (oppure, del diritto di uso e del diritto di abitazione costituiti per tutta la vita del loro avente diritto) prevede:
Questo metodo di calcolo è stato elaborato dal Legislatore in base all’idea secondo la quale quanto più avanza l’età dell’usufruttuario tanto meno l’usufrutto vale, avvicinandosi sempre più la probabilità del suo decesso.
[1] Si veda anche il precedente articolo Interessi legali al 2,50% a decorrere dal 1° gennaio 2024.