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L’agrivoltaico è un sistema complesso che realizza l’integrazione sullo stesso terreno della produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici e coltivazioni agricole, enfatizzando in tal modo il doppio uso del suolo.
L’idea dell’agrivoltaico (attribuita a Adolf Goetzberger nel 1982), si fonda sulla considerazione che la terra è una risorsa non rinnovabile e che l’espansione degli impianti al suolo ne riduce la sua fruibilità per l’esercizio dell’agricoltura ed altera gli ecosistemi, già sottoposti a stress per l’espansione urbanistica.
Questa è stata la ragione per cui il legislatore ha imposto fin dal 2011 regole stringenti per la realizzazione degli impianti a terra.
L’agrivoltaico cambia la prospettiva e ha fatto in modo che il medesimo legislatore non solo rivedesse quelle regole ma, anche, introducesse politiche di incentivazione per la sua diffusione, stanziando fondi del PNRR per il suo sviluppo. Agrivoltaico, quindi, viene inquadrato come nuova opportunità per le imprese agricole.
Sulla base delle linee guida, approvate nel mese di giugno 2022, e del D.M. 21 dicembre 2023, gli impianti che possono accedere agli incentivi sono l’“agrivoltaico avanzato” (tariffa incentivante) ed il “sistema agrivoltaico” (tariffa incentivante + contributo).
Tralasciando le incognite di natura tecnica, che richiedono, caso per caso, un’approfondita valutazione sulla possibilità di tenuta nel tempo di pannelli sopraelevati con sistemi di ancoraggio “light”, e sui maggior costi rispetto ai tradizionali fotovoltaici, ci soffermiamo su un aspetto che riteniamo meriti di essere approfondito: la natura del reddito ricavato dalla produzione agrivoltaica.
Sotto il profilo del risultato, l“agricoltaico” è un sistema per la produzione e la vendita di energia da fonte fotovoltaica; se tale attività viene svolta unitamente all’attività agricola principale, essa può essere considerata connessa ai sensi di quanto previsto dal cui al terzo comma dell’art. 2135 c.c.
Ai fini fiscali, attualmente i relativi redditi sono assorbiti nel reddito agrario (art. 32 TUIR) nei limiti della franchigia (260.000 KWh anno), mentre per la parte eccedente i proventi derivanti dalla vendita dell’energia (al netto della quota incentivo) sono assoggettati ad un coefficiente di redditività del 25% (art. 1, comma 423, L. 266/2005). La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 66/2015, ha stabilito che la produzione di energia da fonte fotovoltaica deve essere qualificata come “attività diretta alla fornitura di beni”, per cui, se viene svolta attraverso l’utilizzo di un fondo impiegato per l’esercizio dell’attività agricola principale, dovrebbe sempre considerarsi connessa, a prescindere dalla potenza dell’impianto. Tuttavia, per l’Agenzia delle Entrate per poter usufruire della tassazione forfettaria al 25% (relativamente alla parte eccedente la franchigia) non è sufficiente che l’imprenditore detenga terreno su cui svolge l’attività agricola primaria ma è altresì necessario che venga rispettato almeno uno dei tre parametri di connessione di cui alla Circolare n. 32/E/2009:
Tali parametri - riferiti agli impianti fotovoltaici tradizionali - hanno lo scopo di preservare l’attività agricola principale ed il terreno da un sistema di produzione di energia in grado di rendere totalmente improduttivo il suolo, poiché si impedisce l’irradiazione solare e l’irrigazione del terreno. Tali finalità trovano conferma nel fatto che, laddove l’impianto venga realizzato sulla copertura dei fabbricati (senza sottrarre terreno all’agricoltura), non è previsto alcun limite di potenza.
Nell’agrivoltaico, invece, l’altezza e il distanziamento dei pannelli consentono l’irradiazione e l’irrigazione del terreno e l’effettuazione delle pratiche agronomiche. Ci troviamo, quindi, di fronte a due sistemi di produzione di energia ben diversi (Consiglio di Stato, Sentenza n. 8258/2023), poiché - anche secondo le Linee guida ministeriali (vincolanti anche per le Regioni, come stabilito dalla sentenza Corte Cost. n. 177/2021) - l’agrivoltaico non solo consente il doppio uso del suolo (produzione di energia e coltivazione/pascolo), ma nella sua massima espressione (agrivoltaico avanzato, sistema agrivoltaico) migliora la produttività del terreno stesso.
Con l’agrivoltaico è, dunque, cambiato il rapporto fra produzione di energia e terreno, per cui andrebbe considerato che, per questi impianti, i parametri dettati dalla Circolare n. 32/E/2009 non possono definire correttamente il rapporto di connessione con l’attività agricola principale.
Con il comma 1-bis, art. 65, del D.L. n. 1/2012, come modificato dal D.L. n. 17/2022, è stato introdotto il principio secondo il quale gli impianti agrivoltaici “sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola” se possiedono i seguenti requisiti:
Si potrebbe perciò giungere alla conclusione che la produzione di energia elettrica da “agrivoltaico avanzato” e da “sistema agrivoltaico” è un’attività connessa a quella agricola, a prescindere dalla dimensione dell’impianto.
É auspicabile un intervento normativo che aggiunga questo ulteriore tassello mancante (magari nell’ambito della riforma in corso di attuazione a seguito della Legge delega n. 111/2023) oppure, una rivisitazione della circolare n. 32/E/2009 da parte dell’Agenzia delle Entrate, che riconosca, anche ai fini della normativa fiscale (come è già avvenuto per quella urbanistico-ambientale), la sostanziale differenza tra impianti fotovoltaici a terra e impianti agrivoltaici.