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La produzione di energia da fonti rinnovabili è divenuta di particolare interesse anche per le imprese agricole.
La lotta ai cambiamenti climatici ha visto l’adozione di decisioni politiche ed economiche dirette alla progressiva riduzione ed eliminazione dei combustibili fossili. Pertanto, la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è oggetto di incentivi finanziati anche dal PNRR.
Ciò ha dato nuovo vigore agli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici da parte delle imprese agricole.
Anche dal punto di vista fiscale le imprese agricole possono beneficiare di semplificazioni contabili ed un regime di tassazione forfettario per la produzione di energia, a condizione che tale attività possa essere considerata connessa a quella agricola.
Con riferimento all’energia prodotta da impianti fotovoltaici, l’articolo 1, comma 423, della Legge 266/2005 dispone che la produzione e la cessione di energia elettrica sino a 260.000 kWh/annui, effettuata dagli imprenditori agricoli, costituisce attività connessa ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del Codice Civile e si considera produttiva di reddito agrario. Oltre tali limiti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e dei soggetti che hanno optato per la tassazione su base catastale ai sensi dell'articolo 1, comma 1093, della Legge 296/2006, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 32/E del 2009, d’intesa con l’allora Ministero delle Politiche Agricole, ha definito quando l’attività di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici possa essere considerata connessa a quella agricola, precisando che si può definire connessa:
La necessità di ottimizzare gli investimenti per la produzione di energia fotovoltaica, combinando le diverse ipotesi di impianto, ha indotto gli imprenditori a richiedere chiarimenti sull’applicazione dei parametri di connessione espressi nella citata Circolare 32/E/2009.
Un chiarimento degno di nota risale al 2022 (Risposta a Interpello 319/2022).
La questione esaminata riguardava una società agricola che, avendo già realizzato un impianto fotovoltaico a terra di 999 kW, chiedeva se la costruzione di un secondo impianto fotovoltaico (999 kW), da installare come tetto di copertura su capannoni, potesse costituire un'attività connessa a quella agricola. La società affermava che tale impianto avrebbe rispettato i requisiti di connessione, inclusa l'integrazione architettonica parziale.
L'Agenzia delle Entrate, richiamando disposizioni normative e precedenti giurisprudenziali, ha confermato che la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche non cessa di essere un'attività connessa all'agricoltura, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla Circolare n. 32/E del 6 luglio 2009. La presenza di due impianti non pregiudica la connessione con l'attività agricola principale, a condizione che l'attività agricola prevalga su quella di produzione di energia elettrica.
In sintesi, nel caso di specie è stato chiarito che la società agricola può beneficiare dell'applicazione del coefficiente di redditività del 25% anche sul reddito derivante dalla produzione di energia da fonte fotovoltaica del secondo impianto, purché siano rispettati i requisiti di connessione e prevalenza dell'attività agricola.
Con la Risposta a Interpello n. 11/2024, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi in cui si intenda realizzare un nuovo impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 5 MW, in presenza di altri due impianti (rispettivamente di 296 KwT e 44 KwT) se, ai fini dell’applicazione della tassazione al 25% per la produzione eccedente i 260.000 kWh/annui, fosse da considerare l’intero volume d’affari della produzione di energia elettrica nel suo complesso (tre impianti) e raffrontarlo con quello complessivo dell’attività agricola (esclusa la componente riconducibile alla produzione di energia), oppure se fosse necessario effettuare un raffronto tra il volume d’affari prodotto da ogni singolo impianto di energia con quello dell’attività agricola riconducibile al fondo sul quale lo stesso viene installato.
L’istante chiedeva inoltre chiarimenti sul comportamento da adottare, qualora, per ragioni straordinarie, il raccolto dell’attività agricola non fosse in linea con le attese (ad esempio a causa della siccità) e pertanto, a consuntivo, non fosse rispettato criterio che prevede la prevalenza del volume d’affari dell’attività agricola.
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate in relazione ai primi due quesiti è stata, ovviamente, che qualora il contribuente intenda verificare i requisiti di connessione dell’attività di produzione di energia con l’attività agricola tramite il riscontro della prevalenza del volume d’affari dell’attività tipica, occorre raffrontare il volume d’affari complessivo dell’attività agricola esercitata, escludendo la produzione di energia FTV, con il volume d’affari relativo alla produzione di energia di tutti gli impianti fotovoltaici dell’impresa.
Circa l’ipotesi di una fluttuazione nel corso degli anni del volume d’affari dell’attività agricola, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che tale verifica va effettuata analiticamente al termine di ogni periodo d’imposta, non rilevando l’eventuale sussistenza di ragioni, anche di carattere eccezionale, che abbiano comportato una riduzione del volume d’affari ascrivibile all’attività agricola.
Ricordiamo che la perdita del requisito di connessione, per l’Agenzia delle Entrate, comporta la non applicabilità del regime forfettario di determinazione del reddito di cui al citato comma 423 per la quota di energia prodotta e ceduta oltre i 260.000 kWh/anno. Ciò viene ribadito anche nella Risposta n. 11/2024.
L’Agenzia delle Entrate, in linea con quanto espresso nella Circolare 32/E/2009, ribadisce che un impianto di potenza di 5 MW implicherebbe comunque il superamento del limite di 1 MW stabilito alla lettera c). Pertanto, per un impianto FTV a terra di potenza superiore a 1 MW resta aperta la strada della connessione all’attività agricola solo qualora si rispetti il criterio del volume d’affari di cui alla lettera b).
Va detto infine che, nel caso di eventi calamitosi che possono determinare la riduzione o l’azzeramento del volume d’affari dell’attività agricola, la Legge di Bilancio del 2022[2] ha introdotto una tutela per quegli imprenditori che non riescono a rispettare il requisito della prevalenza. Quindi, nell’ipotesi in cui venga meno il requisito della prevalenza del volume d’affari a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a prescindere dalla tassazione del reddito prodotto, sarà preservata la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
[1] L’articolo 1, comma 423, della Legge 266/2005 ha successivamente modificato questo parametro in 260.000 kWh/annui.
[2] Si veda l'articolo “La previsione dell'impossibilità per l'imprenditore agricolo di rispettare la prevalenza nella Legge di Bilancio 2022” di Annibale Dodero, pubblicato sulla Rivista ConsulenzaAgricola n. 01/2022