Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’Agenzia delle Entrate fornisce una risposta in merito alla detraibilità IVA e alla deducibilità dei costi di ricarica delle vetture elettriche per gli agenti di commercio.
Con la Risposta n. 477 del 15 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle ricariche dell'autovettura a trazione elettrica di un agente di commercio.
Il contribuente è appunto un agente di commercio il quale attualmente deduce, ai fini delle imposte dirette, l'80% del costo de carburante della propria autovettura, detraendone integralmente l'IVA.
L’istante rappresenta di voler acquistare un'autovettura elettrica e di voler, quindi, "portare in detrazione il costo dell'energia elettrica utilizzata per le ricariche, utilizzando la rete domestica presso il proprio box auto, dove è stata installata anche una c.d. wall box.
L’Ufficio ritiene che, sia ai fini dell’IVA che delle imposte sui redditi, debba considerarsi compresa nella definizione di carburante anche la componente di energia elettrica destinata all'alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche.
In particolare, ai fini IVA, l’Agenzia ha ritenuto che la disciplina della detraibilità dell’IVA sugli acquisiti degli autoveicoli e sulle relative spese (di cui all’art. 19-bis1, lettera c) e d), del Decreto del D.P.R. n. 633/1972) sia riferibile a tutte le tipologie di veicoli a motore, incluse quindi anche le autovetture ad alimentazione elettrica. Alla luce della predetta norma, l'IVA è detraibile in misura piena qualora i veicoli formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché per gli agenti e i rappresentanti di commercio.
Ai fini delle imposte sui redditi, l’articolo 164, comma 1 del TUIR dispone che «[...] le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e bis): [...] b) nella misura del 20% relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato Decreto Legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio [...]».
Al fine di equiparare l’energia elettrica destinata alle ricariche delle autovetture elettriche al carburante, l’Agenzia delle Entrate richiama un chiarimento fornito con la propria Circolare n. 27 del 14 luglio 2022, in materia di c.d. bonus carburante ai dipendenti (di cui all'articolo 2 del D. L. n. 21/2022), dove veniva chiarito che “l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli”.
In conclusione quindi:
Da ultimo, l’Ufficio ricorda che sia la lettera d) dell'articolo 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA), sia il citato comma 1-bis dell'articolo 164 del TUIR ammettono rispettivamente la detraibilità dell'IVA e la deducibilità delle spese per carburante per autotrazione solamente se le stesse sono effettuate mediante “carte di credito, di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.
Pertanto, anche nel caso prospettato nell’istanza, dovrà essere rispettata quest’ultima condizione e quindi le fatture emesse per la cessione di energia elettrica dal relativo fornitore, nell’ambito delle quali sono compresi i consumi afferenti all'autovettura, dovranno risultare pagate mediante una delle forme indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203.
In tema di ricarica di veicoli elettrici, si veda il precedente contributo n. 624/2023 "Il trattamento fiscale delle somme erogate ai lavoratori dipendenti per la ricarica dei veicoli elettrici".