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A seguito della crisi del comparto ortofrutticolo, la Legge di Bilancio 2024 ha previsto una specifica agevolazione per le PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo.
L’art. 1 commi 250-252 della L. 213/2023 (nel seguito “Legge di Bilancio 2024”), ha autorizzato l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo per un importo massimo pari al 50% dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall’impresa richiedente e, comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo ventiquattro mesi dalla data di erogazione e durata fino a cinque anni. I prestiti sono concessi a tasso agevolato.
Vediamo nel seguito i dettagli dell’agevolazione introdotta dal legislatore.
Il prestito cambiario è erogato - con la finalità di “assicurare la continuità aziendale” - a favore delle PMI operanti nel settore ortofrutticolo, come definito dall'allegato I, parti IX e X, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
Pertanto le imprese coinvolte dalla misura sono le imprese operanti nel settore dei “Prodotti ortofrutticoli” (parte IX) e dei “Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli” (parte X).
Inoltre, relativamente alla definizione di PMI, la Direttiva europea delegata n. 2023/2775 modifica i criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni, di cui all’art. 3 della Direttiva 2013/34/UE (cosiddetta Direttiva “Bilanci”). In particolare, le predette soglie vengono aumentate in modo significativo a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva, salvo deroga dei singoli Stati membri.
Si veda il presente contributo per una sintesi delle soglie previgenti e delle modifiche apportate:
Da monitorare la modifica UE alle soglie dimensionali delle imprese
ISMEA è autorizzata ad erogare ai soggetti di cui sopra prestiti cambiari per un importo massimo pari al 50% dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall'impresa richiedente e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo ventiquattro mesi dalla data di erogazione e durata fino a cinque anni.
I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
Per l'erogazione dei prestiti cambiari l'ISMEA è autorizzato a utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue di cui all'articolo 19, comma 2, del D.L. n. 21/2022. Per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, l'ISMEA è autorizzato a utilizzare, fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 193/2016.