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L’attività florovivaistica per molti aspetti ha rappresentato un’attività di frontiera per il mondo agricolo, anticipando tematiche che, solo a distanza di tempo, hanno interessato gli altri comparti della produzione primaria.
Basti ricordare che i florovivaisti sono tra i primi imprenditori agricoli ad aver adottato strutture mobili e fisse per la protezione delle loro produzioni, realizzando ambienti con microclimi specifici per le specie vegetali coltivate, curando la fertilità e la salubrità dei suoli, mettendo in campo nuove tecniche per la riproduzione delle piante al fine di certificare l’assenza di patogeni nelle produzioni vegetali, ecc.
Oggi la tecnica agraria richiede, in particolare a queste attività, investimenti notevoli in quanto le strutture ed i mezzi utilizzati devono essere modulari e adattabili a produzioni sempre più diversificate.
Anche dal punto di vista commerciale l’attività florovivaistica spicca per l’elevato dinamismo che la caratterizza. Il rapporto con aziende specializzate nella realizzazione di aree verdi e giardini nonché l’afflusso costante di clientela privata impone all’imprenditore florovivaistico un’attenzione particolare al “Mercato” che lo spinge ad anticipare le tendenze ed i mutamenti dei gusti della clientela.
Sovente i rapporti commerciali con imprese commerciali che operano in questo settore impongono al florovivaista il rispetto di standard produttivi particolarmente elevati sia in termini di qualità e quantità del prodotto ceduto, sia in termini di uniformità delle caratteristiche delle produzioni. Si parla in questi casi di produzioni su larga scala che possono avere un unico termine stagionale oppure possono anche prevedere delle consegne periodiche continuative tutto l’anno.
L’approccio del florovivaista con il cliente privato, l’hobbista che ama abbellire il proprio giardino, richiede invece una diversa attenzione. Tale cliente è infatti soggetto ad un bisogno effimero (la ricerca del bello e dell’armonico) e non da un bisogno concreto, come invece accade per il consumatore di prodotti alimentari. Questi clienti amano la varietà, la novità, piante, composizioni o luoghi in grado di generare un’emozione, occorre quindi predisporre per loro degli ambienti accoglienti in cui esporre/coltivare piante diverse in funzione delle stagioni e, soprattutto, fornire assistenza e informazioni in relazione alle richieste dei clienti per indirizzarli e guidarli all’acquisto.
Pertanto, è subito percepibile da queste sintetiche e parziali nozioni che l’imprenditore agricolo dedito al florovivaismo deve avere una mentalità ed una visione della sua attività diversa dagli altri imprenditori agricoli.
Come gli altri produttori agricoli è tuttavia soggetto al rischio climatico (quanto meno per le colture a pieno campo), ai sempre più frequenti rischi di calamità di natura idrogeologica e, non da ultimo, una volta pianificata un’attività è soggetto ai limiti dovuti ai tempi biologici che ogni pianta richiede.
Su quest’ultimo aspetto, la riscrittura dell’articolo 2135 del Codice Civile contempla tra le attività agricole anche la cura di una fase del ciclo biologico favorendo quindi la specializzazione dei produttori nella cura di una delle fasi essenziali della vita di una pianta.
Sul piano fiscale, anche l’impresa florovivaistica ha beneficiato della maggior elasticità concessa dal Legislatore, in particolare per le attività agricole connesse. Le imprese florovivaistiche possono, infatti, svolgere operazioni su piante acquistate in misura non prevalente da terzi (steccatura, rinvasatura, ecc.) e commercializzarle beneficiando dei regimi fiscali propri del settore.
Un altro filone di attività, anch’esso previsto dalla riforma del 2001, che molti florovivaisti hanno avviato o esteso, riguarda le prestazioni di servizi collegate alla cessione di piante. Anche in questo caso l’attività, se svolta prevalentemente con risorse normalmente impiegate nell’attività agricola, rientra nella definizione dell’articolo 2135 del c.c. e, per le persone fisiche e le società semplici, può anche beneficiare dei regimi forfettari di cui all’art. 56-bis TUIR e 34-bis D.P.R. 633/1972.
Per la vendita diretta, all’imprenditore agricolo si applicano le semplificazioni previste dall’art. 4 del D.Lgs. 228/2001 e, sul piano fiscale, il Legislatore ha appositamente inserito all’articolo 56-bis TUIR, il comma 4-ter, prevedendo che per l’imprenditore agricolo florovivaista, per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da altri imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del volume di affari, il reddito possa essere determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'Imposta sul Valore Aggiunto il coefficiente di redditività del 5%.
La riforma fiscale che il Governo sta attuando prevede alcune importanti novità per il settore agricolo che, certamente, non sfuggiranno alle imprese florovivaistiche.
La bozza dello schema del decreto attuativo della riforma delle imposte sui redditi interviene su un tema che da vent’anni si pone per il settore agricolo, ovvero l’allineamento tra la disciplina civilistica e quella fiscale, quest’ultima ancora legata al fondo come elemento centrale di tutte le attività agricole (seppur meno rispetto al passato). La riforma dell’articolo 2135 c.c. operata nel 2001 rende il fondo un elemento potenziale e valorizza invece l’elemento fattivo dell’attività agricola ovvero la cura del ciclo biologico del vegetale o dell’animale, contemplando anche la cura di una sua sola fase essenziale.
Anche ai fini fiscali, la coltivazione delle piante potrà essere svolta all’interno di fabbricati completamente svincolati dal sistema agreste e, conseguentemente, dal fondo.
Ciò comporta che, anche nel caso di società agricole o di società agricole IAP, l’attività di coltivazione svolta all’interno di edifici urbani potrà determinare un reddito sulla base di nuove ed apposite classi di estimi catastali che ne dovranno definire i valori in termini di redditi dominicali ed agrari. Questo, oltre a consentire il recupero di immobili attualmente in disuso, contribuirà ad avvicinare il florovivaista al cliente offrendo nuove opportunità anche dal punto di vista commerciale.
Ovviamente, le novità della riforma fiscale sono trasversali e non interessano il solo settore florovivaistico. Siamo tuttavia certi che le imprese di questo settore ne sapranno sfruttare appieno le opportunità che il Legislatore gli vorrà concedere.
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