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Recentemente la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell'esenzione IMU per i terreni agricoli, con particolare riferimento alla distinzione tra la figura del coltivatore diretto (CD) e quella dell’imprenditore agricolo professionale (IAP).
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un contribuente abruzzese, iscritto all'INPS come coltivatore diretto, contro un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2014. I principi espressi dagli ermellini sono tuttavia validi anche per l’attuale disciplina IMU.
La Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato la richiesta di esenzione IMU sulla base del fatto che i redditi derivanti dall’attività agricola erano inferiori al 50% del reddito globale del contribuente, applicando così i criteri propri della normativa relativa allo IAP (art. 1, D.Lgs. 99/2004).
La Corte di Cassazione (Ord. 14915/2025) ha accolto il ricorso del contribuente, evidenziando, in particolare, l’erronea sovrapposizione della normativa relativa ai requisiti richiesti al CD rispetto a quelli previsti per il lavoratore autonomo qualificato come IAP. Infatti la Commissione Tributaria Regionale abruzzese aveva applicato al CD i requisiti previsti per lo IAP, commettendo un errore concettuale.
In materia di IAP, l’articolo 1, tra i requisiti richiesti all’imprenditore agricolo professionale (IAP), vi sono :
La norma precisa che le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.
I suddetti requisiti di tempo e reddito, per gli imprenditori che operano in zone svantaggiate o montane, sono ridotti al venticinque per cento.
Tuttavia, nel caso del coltivatore diretto, non si applicano i requisiti richiesti allo IAP dal citato articolo 1, tanto che il coltivatore diretto, potrebbe non avere i requisiti IAP, pur mantenendo la qualifica e l’iscrizione previdenziale per sé stesso e per il proprio nucleo familiare.
La Corte ricorda che le definizioni di coltivatore diretto sono contenute in più fonti normative, non sempre esattamente sovrapponibili:
Nessuna di queste norme dispone il requisito della prevalenza del reddito, pertanto, gli ermellini hanno ritenuto inconferente verificare tale requisito in capo al contribuente che, fin dal primo momento, aveva sempre richiesto che gli fossero riconosciute le agevolazioni a lui spettante come proprietario/coltivatore diretto dell’immobile.
Nel caso di specie, il reddito dell’attività agricola era pari a circa il 26% del reddito complessivo.
Gli ermellini non hanno menzionato il requisito reddituale richiesto dall’art, 2 della Legge 9/1963 in materia di assicurazioni obbligatorie. Tale norma precisa che, affinché il coltivatore diretto possa beneficiare delle coperture assicurative e previdenziali, l’effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondi o e per l'allevamento ed il governo del bestiame. È inoltre richiesto il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, possa ritenersi sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisce per essi la maggior fonte di reddito.
Ebbene secondo la Cassazione l’iscrizione del coltivatore diretto alla corrispondente forma previdenziale è già di per sé sufficiente per accedere alle agevolazioni in materia di IMU in relazione ai terreni posseduti e condotti. Inoltre, come anticipato, non possono trovare applicazione al CD le norme ed i conseguenti requisiti che regolano la figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP). Quest’ultima figura professionale si distingue dal coltivatore diretto, in particolare non ha l’obbligo del lavoro manuale, potendo delegare tali attività a lavoratori dipendenti o terzisti, tanto che dal punto di vista delle assicurazioni obbligatorie solo il coltivatore diretto ha l’obbligo di iscrizione a questa specifica tutela.
Tale orientamento conferma il principio precedentemente espresso con l’Ordinanza n. 30456/2024, in base al quale, l’iscrizione alla gestione previdenziale agricola costituisce condizione sufficiente per beneficiare dell’esenzione IMU, in quanto presuppone lo svolgimento di un’attività agricola diretta, abituale e prevalente.
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Caratteristiche |
Coltivatore Diretto (CD) |
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) |
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Definizione normativa |
Art. 48, L. 454/1961; L. 1047/1957, art. 6, L. 203/1982 |
Art. 1, D.lgs. 99/2004 |
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Attività svolta |
Coltivazione diretta e abituale del fondo agricolo con il lavoro proprio e familiare |
Direzione e conduzione dell’azienda agricola, anche con personale dipendente |
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Coinvolgimento operativo |
Manuale e quotidiano |
Organizzativo e manageriale |
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Requisiti temporali |
Nessuno specifico requisito (se non per gli obblighi assicurativi L. 9/1963, art. 2) |
Almeno 50% del tempo di lavoro dedicato all’attività agricola (ridotto al 25% per zone svantaggiate) |
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Requisiti reddituali |
Non previsti specifici limiti (se non per gli obblighi assicurativi L. 9/1963, art. 2) |
Redditi agricoli ≥ 50% del reddito globale da lavoro (ridotto al 25% per zone svantaggiate) |
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Esenzione IMU |
Prevista per i terreni posseduti e condotti |
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La Cassazione, con questa ordinanza, ribadisce l’autonomia normativa e concettuale delle figure del CD e dello IAP, valorizzando un'interpretazione aderente alla ratio legis delle esenzioni tributarie in agricoltura. Ciò assume rilievo pratico notevole, specialmente nelle regioni come l’Emilia-Romagna, ove il tessuto agricolo è caratterizzato da un’elevata presenza di coltivatori diretti non sempre in possesso della qualifica di IAP. La decisione contribuisce a prevenire interpretazioni distorsive da parte degli enti impositori, tutelando i soggetti legittimati a usufruire delle agevolazioni fiscali.