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Entro il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica), deve essere effettuato, in un’unica soluzione, il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF, IRES e IRAP 2025. Ai fini della determinazione dell’importo dovuto è possibile utilizzare il metodo storico o quello previsionale.
Entro il 1° dicembre 2025 deve essere versata, in un’unica soluzione, la seconda o unica rata dell’acconto IRPEF, IRES e IRAP 2025. L’importo può essere calcolato con il metodo storico o con quello previsionale.
Entro il prossimo 1° dicembre (il 30 novembre cade di domenica) deve essere versata la seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute sul reddito e sul valore della produzione IRAP 2025.
Il 1° dicembre 2025 scade anche il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto della cedolare secca, dell’IVIE, dell’IVAFE, della maggiorazione IRES prevista per le società di comodo e dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari e “minimi”.
Nella stessa data scade anche il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto 2025 del contributo dovuto alla Gestione separata INPS, nonché della rata di acconto dei contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale.
Non sono, invece, dovuti acconti per l’addizionale regionale IRPEF. L’acconto deve essere corrisposto per l’addizionale comunale IRPEF ma, dovendo essere versato in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo IRPEF, non interessa la scadenza del 1° dicembre 2025.
Da ultimo si ricorda che per i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l’anno solare, il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte è fissato entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio.
Per determinare l’importo dell’acconto dovuto è possibile utilizzare, alternativamente:
Il ricorso al metodo previsionale può interessare, ad esempio, le imprese che nel 2025 hanno subito una forte riduzione del fatturato rispetto al 2024.
La scelta dell’uno o dell’altro metodo riguarda la singola imposta: ad esempio, lo stesso contribuente può utilizzare il metodo storico per determinare l’IRPEF da versare e il metodo previsionale per l’IRAP. Allo stesso modo è possibile adottare il metodo storico per la determinazione della prima rata IRPEF ed il metodo previsionale per il computo della seconda rata.
Occorre però considerare che, se l’imposta effettivamente dovuta per il 2025 risulta poi superiore a quella presa a riferimento come base di calcolo per l’acconto, saranno dovute le sanzioni e gli interessi previsti per l’insufficiente versamento dell’acconto (in tale ipotesi è comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare l’insufficiente versamento).

Per il calcolo previsionale dell’acconto si può tener conto, oltre che dei minori redditi conseguiti, anche delle eventuali maggiori detrazioni e di nuovi oneri deducibili che possono anch’essi modificare la base di calcolo.
Il metodo previsionale, peraltro, trova applicazione anche agli effetti della determinazione degli acconti IRPEF dovuti dai soci delle società in nome collettivo, delle società in accomandita semplice e delle società equiparate.
In sede di determinazione dell’acconto (IRPEF e IRES) con il metodo previsionale, è necessario osservare quanto stabilito dall’art. 13, D.Lgs. n. 239/1996, in forza del quale, l’imposta netta di riferimento deve essere maggiorata in misura pari al 70% delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli scomputate nel 2024.
Nel quadro RN del modello REDDITI 2025 PF è presente il prospetto "Acconto 2024" nel quale deve essere riportato l'ammontare dell'acconto 2025 dovuto applicando il metodo storico (non i minori importi versati o che si intendono versare per effetto dell'applicazione del metodo previsionale).
Si evidenzia, inoltre, che le imprese e i lavoratori autonomi che nell’anno 2025 hanno beneficiato della maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 (c.d. maxi-deduzione nuove assunzioni), oggetto di proroga per il triennio 2025 - 2027, non devono tener conto di tale agevolazione fiscale in sede di determinazione dell’acconto.
In particolare, nel caso di utilizzo del metodo storico, occorre assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza della maxi-deduzione; nel caso di ricorso al metodo previsionale, invece, non deve essere considerata la disposizione di proroga della maxi-deduzione.
Da ultimo, teniamo a evidenziare che per i soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB 2024 - 2025 o CPB 2025 - 2026) l’acconto deve essere determinato applicando specifiche disposizioni.
L’art. 58, comma 1, D.L. n. 124/2019, ha modificato le modalità di versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP a favore dei soggetti tenuti all’applicazione degli ISA (con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro), prevedendo due rate di pari importo (ossia, del 50% ciascuna), invece di due rate del 40% e 60%.
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SOGGETTO |
MISURA DELL'ACCONTO |
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Soggetti ISA |
Due rate di pari importo (50% ciascuna) |
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Soggetti non ISA |
Due rate: prima rata del 40% e seconda rata del 60% |
Per il versamento del secondo o unico acconto 2025 dei soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale devono essere applicate specifiche disposizioni.
Utilizzando il metodo storico, la seconda o unica rata dell’acconto IRPEF 2025 deve essere determinata considerando il 100% dell’importo esposto a rigo RN34, “DIFFERENZA”, del modello REDDITI 2025 PF (corrispondente all'importo indicato a rigo RN61, campo 4, qualora non sia stato necessario ricalcolare l'acconto).

Attenzione, gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro e, pertanto, il versamento dell’acconto è richiesto qualora l’importo di rigo RN34 sia pari o superiore a 52 euro.
Le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito sulla base del principio di cassa e, pertanto, ai fini della determinazione del reddito, non rilevano le esistenze iniziali e le rimanenze finali. Tuttavia, il reddito del periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa deve essere comunque ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.
Di conseguenza, per le imprese che dal 2025 sono passate dalla contabilità ordinaria a quella semplificata per cassa, le rimanenze finali 2024 costituiscono un costo deducibile del 2025; in presenza di rimanenze d’importo rilevante, può quindi risultare conveniente determinare l’acconto con il metodo previsionale.
Un’ultima annotazione. In attuazione della c.d. “Riforma fiscale”, che prevede la progressiva introduzione della periodicità mensile di versamento degli acconti e saldi IRPEF degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi soggetti ISA, per il secondo o unico acconto 2023 e 2024 è stata riconosciuta la possibilità di differire al 16 gennaio 2024 / 2025 il versamento in scadenza il 30 novembre 2023 / 2 dicembre 2024, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi 2022 / 2023 non superiori a 170.000 euro, prevedendo anche la rateizzazione dell’importo dovuto.
Come confermato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in una recente risposta a un’Interrogazione parlamentare, tale possibilità non è applicabile all’acconto 2025.
Esaminiamo di seguito le modalità di calcolo dell’acconto per i contribuenti “minimi” e forfetari, nonché le ipotesi di esclusione dall’adempimento.
I contribuenti che hanno applicato il regime dei “minimi” nel 2024 e continuano ad applicarlo nel 2025, sono tenuti a determinare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5% con le stesse regole previste per i soggetti IRPEF.
I contribuenti che hanno applicato il regime dei “minimi” nel 2024 e dal 2025 hanno adottato il regime forfetario, sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva (dei “minimi”) del 5%. L’importo versato confluirà negli acconti da indicare nel quadro LM del modello REDDITI 2026 PF. Il reddito 2025 deve essere invece assoggettato all’imposta sostitutiva propria del regime forfetario (15%).
Infine, i contribuenti che hanno applicato il regime dei “minimi” nel 2024 e dal 2025 hanno adottato il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria), possono versare l’acconto 2025 dell’imposta sostitutiva per poi scomputato dall’IRPEF nel quadro RN del modello REDDITI 2026 PF. In alternativa è possibile applicare il metodo previsionale e non versare l’acconto 2025 dell’imposta sostitutiva. Il reddito 2025 deve essere determinato con le modalità ordinarie (o secondo le regole del regime di cassa) e assoggettato a IRPEF.
I contribuenti che hanno aderito al regime forfetario dal 2025 non sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva, mancando la base di riferimento.
I contribuenti che hanno applicato il regime forfetario nel 2024 e continuano ad applicarlo nel 2025, sono tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 15% (o 5%) con le stesse regole previste per i soggetti IRPEF.
Infine, i contribuenti che hanno applicato il regime forfetario nel 2024 e dal 2025 hanno adottato il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria), possono versare l’acconto 2025 dell’imposta sostitutiva e scomputarlo nel quadro RN del modello REDDITI 2026 PF, oppure possono applicare il metodo previsionale e quindi non versare l’acconto 2025 dell’imposta sostitutiva.
Utilizzando il metodo storico, la seconda (o unica) rata dell’acconto IRES 2025 è pari al 100% dell’importo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”, esposto nel rigo RN17 del modello REDDITI 2025 SC (o nel rigo RN28 del modello REDDITI 2025 ENC).

Le società di comodo, tenute all’applicazione della maggiorazione del 10,50% dell’aliquota IRES, devono versare, negli stessi termini previsti per l’IRES, anche l’acconto 2025 di tale maggiorazione, utilizzando gli specifici codici tributo; si ritiene che anche per il versamento di questo acconto i soggetti ISA possano utilizzare le due rate di pari importo (ossia, del 50% ciascuna).
L’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 116, TUIR, non libera completamente la società partecipata dall’obbligo di versamento dell’acconto (la stessa è, infatti, tenuta al versamento dell’acconto nel primo periodo di validità dell’opzione).
Di conseguenza, le società a responsabilità limitata che hanno esercitato l’opzione per il regime di trasparenza dal 2025 (quadro OP del modello REDDITI 2025 SC), sono comunque tenute al versamento dell’acconto IRES 2025.
L’acconto può essere determinato con il metodo storico o con quello previsionale, ma senza tenere conto degli effetti del regime di trasparenza ai fini della determinazione dell’imposta.
L’acconto versato dalla partecipata è scomputato, in base alla rispettiva percentuale di partecipazione agli utili, dall’imposta dovuta sul reddito 2025 dai singoli soci (nel modello redditi 2026 PF).
Le società che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime di trasparenza nel triennio:
come pure in caso di rinnovo dell’opzione per il triennio 2025 - 2027 da parte di società che hanno fruito della trasparenza nel triennio 2022 - 2024, non sono invece tenute al versamento dell’acconto IRES 2025.
Le società che hanno optato per il regime della trasparenza nel triennio 2022 - 2024 e che non intendono rinnovare l’opzione per il triennio 2025 - 2027, sono tenute a versare l’acconto IRES 2025, calcolato sulla base dell’imposta 2024 che si sarebbe determinata senza considerare l’opzione.
Allo stesso modo, le società per le quali si è verificata la decadenza dal regime opzionale dal 2025, sono tenute a versare l’acconto IRES 2025 sulla base dell’imposta 2024 che si sarebbe determinata senza considerare l’opzione per il regime di trasparenza.
Si ricorda, infine, che le società trasparenti sono sempre tenute al versamento dell’acconto IRAP.
L’acconto IRAP 2025 deve essere determinato applicando le stesse regole previste per l’acconto IRPEF e IRES, differenziandole in funzione del soggetto tenuto al versamento (soggetto IRPEF o soggetto IRES).

Nelle Regioni che non hanno ancora raggiunto la copertura del disavanzo del settore sanitario continua a trovare applicazione la maggiorazione dell’aliquota ordinaria o di quella ridotta o maggiorata dalle disposizioni regionali. L’incremento deve essere applicato sia in caso di ricorso al metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota maggiorata, sia in caso di utilizzo del metodo previsionale, applicando le aliquote maggiorate al valore della produzione che si stima di conseguire.
A decorrere dal 2022, si ricorda, l'art. 1, comma 8, Legge n. 234/2021, ha sancito l'esonero dall’IRAP per le persone fisiche:
L’esclusione dall’obbligo di versamento del tributo regionale opera a prescindere dalla sussistenza o meno di un’autonoma organizzazione in capo al contribuente (e, quindi, anche in presenza di dipendenti e di beni strumentali d’importo rilevante).
In caso di determinazione dell’acconto con il metodo storico, al ricorrere di talune specifiche fattispecie è obbligatorio ricalcolare l’acconto IRPEF / IRES, considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe ottenuta non applicando determinate disposizioni.
Sul punto si ricorda che a seguito della stabilizzazione dei nuovi scaglioni di reddito con le relative aliquote e della rilevazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’effetto “indesiderato” derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 216/2023, è stata soppressa, ad opera del D.L. n. 55/2025, la necessità di provvedere al ricalcolo dall’acconto 2025 con applicazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito previgenti.
Inoltre, come anticipato in premessa, l’obbligo di ricalcolo dell’acconto ricorre anche in caso di fruizione della maxi-deduzione del costo del personale, considerando quale imposta 2024, quella che si sarebbe determinata senza applicare l’agevolazione.
In ogni caso, l’obbligo di ricalcolo dell’acconto ricorre in capo agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti (che beneficiano della relativa deduzione forfetaria), in caso di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, nonché per le liberalità ricevute da imprese sottoposte a procedure concorsuali che non concorrono alla formazione del reddito quali sopravvenienze attive.
Nel rigo RN61 del modello REDDITI 2025 PF devono essere riportati i dati del ricalcolo dell’acconto IRPEF 2025 (reddito, imposta e differenza rideterminati). Tali informazioni non sono da riportare nel modello REDDITI 2025 SC ed ENC, nei quali è richiesta l’indicazione dei dati utilizzati per il ricalcolo dell’acconto relativo al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (ricalcolo acconto IRES 2024) e non dei dati per il ricalcolo dell’acconto 2025.
L’importo dovuto a titolo di seconda o unica rata di acconto non può essere rateizzato e, pertanto, deve essere versato in un’unica soluzione (le somme da versare possono essere però compensate con gli eventuali crediti vantati dal contribuente).
Nella delega di pagamento utilizzata per il versamento dell'acconto devono essere esposti i seguenti codici tributo.
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TIPOLIGIA ACCONTO |
CODICE TRIBUTO |
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Acconto IRPEF (seconda o unica rata) |
“4034” |
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Acconto IRES (seconda o unica rata) |
“2002” |
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Acconto maggiorazione IRES 10,5% società di comodo (seconda o unica rata) |
“2019” |
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Acconto IRAP (seconda o unica rata) |
“3813” |
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Acconto imposta sostitutiva 5% regime dei minimi (seconda o unica rata) |
“1794” |
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Acconto imposta sostitutiva 15% regime forfetario (seconda o unica rata) |
“1791” |
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Acconto imposta sostitutiva cedolare secca (seconda o unica rata) |
“1841” |
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Acconto imposta patrimoniale immobili all’estero IVIE (seconda o unica rata) |
“4045” |
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Acconto imposta patrimoniale sulle attività finanziarie all’estero IVAFE (seconda o unica rata) |
“4048” |
In sede di versamento dell’acconto è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione:
Con riferimento alla compensazione orizzontale, si ricorda, è fissato a 5.000 euro il limite annuale di utilizzo in compensazione dei crediti tributari (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte sostitutive, ritenute alla fonte, ecc.) il cui superamento impone l'apposizione del visto di conformità sulla relativa dichiarazione.
Il limite annuo di 5.000 euro di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES, IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità, è elevato a:
I soggetti che hanno aderito al CPB 2024 - 2025 usufruiscono dei relativi benefici premiali, con conseguente esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 50.000 euro, a prescindere dal punteggio ISA conseguito in tali annualità.
Ricorre inoltre l’obbligo, indipendentemente dall’importo della delega, di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la compensazione dei crediti nel modello F24. Dal 1° luglio 2024, peraltro, tale obbligo ricorre anche per la compensazione dei contributi previdenziali INPS e dei premi INAIL.
Occorre anche considerare il divieto di utilizzo in compensazione dei crediti nel modello F24 in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, totale o parziale, di somme dovute a causa dell’utilizzo indebito di crediti.
Si ricorda, inoltre, che l’utilizzo dei crediti tributari per importi superiori a 5.000 euro (soglia valida per la generalità dei contribuenti, soggetti ISA compresi) è ammesso dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito.
Da ultimo si evidenzia che a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 39/2024, l’utilizzo di crediti in compensazione nel modello F24 è precluso in presenza di iscrizioni a ruolo e di accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.
Il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili è fissato, a partire dal 2022, a 2 milioni di euro per ciascun anno (nel computo della soglia non devono essere considerate le compensazioni verticali). L’eventuale eccedenza non utilizzata può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell’anno successivo.
Il mancato o insufficiente versamento dell’acconto può essere regolarizzato ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando delle relative sanzioni ridotte.
La misura delle sanzioni ridotte, modificata ad opera del D.Lgs. n. 87/2024 per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, varia in funzione della tempistica nel ravvedimento, ossia:
Oltre al versamento dell’importo dovuto e della sanzione, devono essere corrisposti anche gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura del 2% annuo (dal 1° gennaio 2025).
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CODICI TRIBUTO RAVVEDIMENTO OPEROSO |
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Sanzione IRPEF |
“8901” |
Interessi IRPEF |
“1989” |
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Sanzione IRES |
“8918” |
Interessi IRES |
“1990” |
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Sanzione IRAP |
“8907” |
Interessi IRAP |
“1993” |