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L’art. 1, commi da 454 a 459, Legge n. 199/2025, c.d. “Legge di Bilancio 2026”, introduce uno specifico credito d’imposta a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028.
L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 40% del costo di acquisizione dei beni agevolabili, fino a 1 milione di euro, entro un plafond annuo di 2,1 milioni di euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 dall’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
La c.d. “Legge di Bilancio 2026” accorda un contribuito, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 1° gennaio 2026 - 28 settembre 2028. L’agevolazione è pari al 40% del costo di acquisizione dei beni, fino a 1 milione di euro, nel limite annuo di 2,1 milioni di euro, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a partire dall’anno successivo alla spesa.
L’art. 1, commi da 454 a 459, Legge n. 199/2025, c.d. “Legge di Bilancio 2026”, prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV e V, Legge n. 199/2025 (ossia, in buona sostanza, i beni Industria 4.0 di cui agli Allegati A e B, Legge n. 232/2016, aggiornati all’evoluzione tecnologica).
Il credito d’imposta opera, in particolare, per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2026 - 28 settembre 2028, ed è riconosciuto nella misura del 40% del costo di acquisizione per gli investimenti fino a 1 milione di euro nel limite di spesa di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026 - 2028.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, quale “costo di acquisizione” si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito d’imposta non è applicabile agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta Industria 4.0 di cui all’art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024, e agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare dell’iper-ammortamento e del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti nella c.d. ZES Unica Agricoltura.
Tuttavia, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi, a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, pari a 250.000 euro annui, e di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000, pari a 2 milioni di euro annui. Non trova poi applicazione la previsione di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010, che vieta la compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il relativo termine di pagamento sia scaduto.
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta in esame sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 454 a 459, Legge n. 199/2025.
Inoltre, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella Sezione A del registro di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 39/2010.
Nell’assunzione di tale incarico, il revisore o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 39/2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di spesa annuali.
Con un apposito decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno definiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni in esame.
In conclusione, teniamo a evidenziare che qualora i beni agevolati siano ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, come pure in caso di mancato esercizio dell’opzione di riscatto nell’ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Al ricorrere di questa ipotesi, il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato direttamente dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le sopraindicate ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Trovano, tuttavia, applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 1, commi 35 e 36, Legge n. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi.
Pertanto, è possibile continuare a fruire dell’agevolazione a condizione che si provveda alla relativa sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti.