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Con l’Ordinanza n. 4535/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nei conferimenti immobiliari in società a responsabilità limitata, la base imponibile ai fini dell’imposta di registro può essere ridotta dalle sole passività effettivamente collegate all’operazione. Non sono quindi deducibili i debiti, anche se garantiti da ipoteca sull’immobile, contratti in precedenza per finalità estranee, come finanziamenti personali dei conferenti.