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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato il Decreto interministeriale con il quale sono definite le modalità attuative della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale e all’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, di cui all’art. 1, commi da 427 a 436, Legge n. 199/2025 (c.d. iper-ammortamento).
Il provvedimento disciplina la procedura di accesso, la misura e la fruizione del beneficio, le caratteristiche dei beni destinati all’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, le comunicazioni obbligatorie richieste, gli oneri documentali, le attività di monitoraggio e controllo, nonché le cause di decadenza e recupero dell’agevolazione indebitamente fruita.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito le modalità attuative dell’iper-ammortamento di cui all’art. 1, commi da 427 a 436, Legge n. 199/2025, relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati alla trasformazione tecnologica e digitale e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento disciplina modalità di accesso e fruizione dell’agevolazione, requisiti dei beni agevolabili, comunicazioni e documentazione obbligatorie, nonché controlli, monitoraggio e cause di decadenza o recupero del beneficio indebitamente fruito.
Come noto, l’art. 1, commi da 427 a 436, Legge n. 199/2025, c.d. “Legge di Bilancio 2026”, ha reintrodotto il c.d. iper-ammortamento, ossia la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, ai fini della determinazione di maggiori quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria.
La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni opera in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in:
L’agevolazione, si ricorda, opera a favore della generalità delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile adottato.
Il riconoscimento dell’agevolazione è tuttavia subordinato:
Per espressa previsione legislativa, l’iper-ammortamento non spetta alle imprese:
Dall’agevolazione sono poi esclusi i lavoratori autonomi e le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale; a queste ultime, si ricorda, è riconosciuto il credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 454 a 459, Legge n. 199/2025 (si veda la Circolare n. 05/2026).
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha finalmente definito le modalità attuative della disciplina agevolativa.
Come sopra anticipato, il nuovo iper-ammortamento opera in relazione agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Sul punto il Decreto interministeriale precisa che, per i beni materiali e immateriali di cui agli Allegati IV e V, Legge n. 199/2025, il momento in cui l’investimento si considera completato coincide con la data di effettuazione dell’investimento secondo quanto previsto dall’art. 109, commi 1 e 2, TUIR, indipendentemente dai Principi contabili adottati dall’impresa.
Dell’agevolazione possono quindi beneficiare anche gli investimenti completati nel 2026, ancorché il relativo ordine sia stato effettuato nel 2025.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing finanziario, invece, il completamento coincide con la data di consegna del bene all’impresa utilizzatrice, come attestata dal verbale di consegna.
Infine, per gli impianti destinati all’autoproduzione energetica da fonti rinnovabili, l’investimento si considera completato alla data di fine lavori, ossia una volta installate tutte le macchine e tutti i dispositivi elettromeccanici e ultimate le opere civili funzionali all’esercizio degli impianti in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell’impianto, ivi incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le opere necessarie per gli apparati di misura e di connessione alla rete.
Ai fini dell’accesso al beneficio fiscale, le imprese sono tenute a trasmettere, mediante la piattaforma informatica del Gestore dei servizi energetici (GSE), una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, con indicazione, tra l’altro:
Per “struttura produttiva” è da intendersi il sito, costituito da una o più unità locali o stabilimenti situati sulla stessa particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa.
In seguito, entro sessanta giorni dalla notifica dell’esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, le imprese sono tenute a trasmettere la comunicazione di conferma dell’investimento, con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, nonché dei dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili (l’acconto del 20%, pertanto, deve essere pagato per ogni singolo bene, ancorché quest’ultimo faccia parte di un progetto complessivo).
La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva.
Per i beni oggetto di locazione finanziaria, fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione di conferma, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente mediante la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.
Una volta completati gli investimenti e a seguito dell’avvenuta l’interconnessione dei beni di cui agli Allegati IV e V, Legge n. 199/2025, al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028 (detto termine è prorogato di venti giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE), le imprese sono tenute a trasmettere una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma, corredate dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.
Le comunicazioni di completamento devono riportare, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento. Dunque, è possibile comunicare l’ultimazione del progetto in maniera distinta per i diversi beni, anche in presenza di una domanda iniziale unica, senza che l’agevolazione sia necessariamente collegata a un unico progetto complessivo.
A seguito della trasmissione delle comunicazioni di completamento, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica. Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese, entro dieci giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero i dati e la documentazione da integrare entro i successivi dieci giorni.
Qualora i dati e la documentazione trasmessa entro i sopraindicati termini risultino idonei a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni, comunica l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero la non ammissibilità della comunicazione.
Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e delle integrazioni di cui sopra nei termini e nelle modalità previste, comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio.
Da ultimo, al fine di garantire il monitoraggio circa l’utilizzo delle risorse attribuite all’agevolazione, a partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:
Come sopra anticipato, tutte le comunicazioni devono essere trasmesse tramite la piattaforma informatica per la gestione della misura nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito Internet del Gestore dei servizi energetici (www.gse.it), accessibile tramite SPID/CIE, utilizzando i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione, che saranno ivi resi disponibili.
I termini di apertura della piattaforma informatica saranno comunicati con uno o più decreti direttoriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al Gestore dei servizi energetici la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro lo stesso periodo d’imposta.
La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.
In relazione ai beni di cui agli Allegati IV e V, Legge n. 199/2025, il beneficio spettante è determinato sulla base delle spese sostenute per gli investimenti agevolabili completati in ciascuna annualità, nelle seguenti misure.
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MISURA DELL'INVESTIMENTO |
MAGGIORAZIONE |
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Investimenti fino a 2,5 milioni di euro |
180% |
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Investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro |
100% |
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Investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro |
50% |
Rispetto alle bozze del decreto circolate in precedenza, è stato eliminato il comma che estendeva esplicitamente il beneficio ai costi sostenuti per il software in abbonamento (Software as a Service).
Il decreto attuativo precisa che possono accedere all’iper-ammortamento gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa destinati alla produzione di energia rinnovabile per autoconsumo, a condizione che gli impianti siano localizzati:
oppure, nei casi di autoconsumo a distanza di cui all’art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. n. 199/2021, nella medesima zona di mercato in cui è ubicata la struttura produttiva.
Tra le spese ammissibili rientrano i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i trasformatori e i misuratori funzionali alla produzione, gli impianti per la produzione di energia termica destinata esclusivamente al calore di processo, i servizi ausiliari e i sistemi di accumulo dell’energia da fonti rinnovabili asserviti agli impianti di produzione.
Particolare rilievo assume il criterio di determinazione del costo massimo agevolabile dei sistemi di accumulo. Nelle precedenti bozze del decreto era previsto un limite fisso pari a 900 euro/kWh di capacità installata; il testo finale introduce, invece, un meccanismo parametrico basato su un coefficiente moltiplicativo α.
In base al nuovo sistema, il valore agevolabile del sistema di accumulo non può eccedere il coefficiente α moltiplicato per il valore agevolabile dell’impianto FER associato. Il coefficiente varia in funzione della tecnologia utilizzata e della potenza installata: si passa da valori pari a 0,5 per impianti geotermici, idroelettrici e a biomassa fino a 2,5 per impianti eolici di piccola taglia fino a 20 kWe.
Il nuovo approccio produce effetti differenti a seconda della configurazione progettuale. Nella generalità dei casi, soprattutto per gli impianti fotovoltaici associati a sistemi BESS nelle PMI, il nuovo regime non appare particolarmente penalizzante rispetto ai prezzi correnti di mercato. Diversamente, nei casi di accumuli fortemente sovradimensionati oppure associati a fonti programmabili, il limite può ridurre sensibilmente la quota di costo agevolabile.
Il decreto introduce inoltre precisi vincoli di dimensionamento degli impianti. La producibilità massima attesa degli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Tale fabbisogno deve essere determinato sulla base dei consumi medi annui registrati nell’esercizio precedente alla comunicazione preventiva, considerando sia i consumi elettrici sia quelli equivalenti relativi all’energia termica e ai combustibili utilizzati nei processi produttivi, secondo i criteri di conversione previsti dall’Allegato 1.
Anche i costi massimi ammissibili risultano parametrati in funzione della tecnologia e della potenza installata. Per gli impianti fotovoltaici, ad esempio, il limite varia da 1.420 euro/kW per impianti fino a 20 kWp a 840 euro/kW per impianti superiori a 1 MWp con moduli di tipo “b”.
Rimane inoltre fermo il vincolo relativo all’utilizzo di moduli fotovoltaici iscritti al registro ENEA previsto dal D.L. n. 181/2023, con ammissibilità limitata ai moduli classificati nelle categorie “b” e “c” di cui all’art. 12, comma 1, D.L. n. 181/2023.
Determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Calcolo dell'energia elettrica equivalente.
La determinazione dell'energia elettrica equivalente, a partire dai quantitativi di combustibile utilizzati per soddisfare il fabbisogno termico della struttura produttiva o, ad esempio, dell'energia termica associata a un fluido termovettore acquistato, è calcolata sulla base della seguente formula, utilizzando i fattori di conversione riportati nella Tabella A:

dove:

La producibilità attesa è determinata secondo il seguente algoritmo:


Calcolo del limite di spesa ammissibile per i beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

* Potenze di picco (kWp). Lettere riferite alle tipologie di moduli iscritti nel Registro dei Moduli Fotovoltaici.
** Per la fonte idraulica il costo specifico di cui alla tabella precedente è riferito alla potenza nominale delle turbine idrauliche di impianto.

* Il coefficiente a esprime il rapporto massimo tra il valore degli investimenti agevolabili in sistemi di accumulo di energia elettrica e il valore degli investimenti agevolabili in impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: Valore agevolabile sistema accumulo ≤ a x Valore agevolabile impianto produzione energia rinnovabile. Il coefficiente e applicato distintamente per ciascuna fascia di potenza dell'impianto FER ammissibile. Qualora il sistema di accumulo sia funzionalmente asservito a più impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ammissibili, il limite agevolabile è determinato come somma dei valori massimi calcolati per ciascun impianto secondo il coefficiente a applicabile.


Le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati IV e V, Legge n. 199/2025, l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste per i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, devono essere comprovate da apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato. Tutti i soggetti certificatori devono essere dotati di idonee coperture assicurative.
Relativamente al settore agricolo, la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli Allegati IV e V, Legge n. 199/2025, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. Sul punto si ricorda che le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale sono escluse dall’agevolazione.
In ogni caso, non è prevista la possibilità di ricorrere a una semplice autodichiarazione per gli investimenti di modico valore.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile. La certificazione contabile può essere rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti, dotati di idonee coperture assicurative.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali.
L’effettuazione delle verifiche documentali e dei controlli relativi agli investimenti agevolati, da effettuare entro i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi (nella generalità dei casi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), è affidata al Gestore dei servizi energetici.
Il GSE, in particolare, è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti richiesti per beneficiare dell’agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti nel corso della procedura di accesso e alle disposizioni normative di riferimento. A tal scopo, il GSE può richiedere alle Amministrazioni pubbliche interessate eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti.
Ai fini di tali attività di controllo, nonché delle ordinarie attività di accertamento svolte dall’Agenzia delle Entrate, l’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile la documentazione necessaria alla verifica della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all’effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e le attestazioni, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.
L’impresa decade, totalmente o parzialmente, dal diritto al beneficio, al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:
Qualora all’esito dei sopraindicati controlli sia rilevata l’indebita fruizione dell’agevolazione, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate, indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per la conseguente attività di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.