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Con un Documento dell'8 maggio IFEL-ANCI ovvero l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, si è pronunciato in merito all’applicazione della Tassa sui Rifiuti, TARI alle attività agricole “principali” e alle attività “connesse”; con l’intento di fare chiarezza sulla questione che ancora genera diversi dubbi interpretativi nonostante il Testo Unico Ambientale (DLgs 152/2006) abbia delineato con chiarezza la natura e classificazione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività agricole.
La questione ha generato e genera tutt’ora diversi contenziosi tra le amministrazioni comunali e le imprese agricole, in modo particolare quelle multifunzionali.
I principi riepilogati nel documento sono:
Ripercorrendo a grandi linee la disposizione di riferimento, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, vale la pena ricordare che il presupposto impositivo della TARI è rappresentato dal possesso o detenzione di locali e/o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani; e quindi le superfici che prevalentemente e in via continuativa producono rifiuti speciali, di cui il produttore è soggetto ad autonomo smaltimento, non possono essere considerati base imponibile ai fini della TARI.
Il documento riprende l’orientamento consolidato della Cassazione che ribadisce che l’eventuale esclusione degli immobili e superfici “agricole” dalla TARI non opera automaticamente, bensì è necessario che l’impresa dichiari espressamente e fondatamente i presupposti per l’esclusione, oltre a dimostrare il corretto smaltimento dei rifiuti speciali tramite soggetti autorizzati.
Mentre per le attività agricole principali è di più semplice delimitazione la questione della produzione di rifiuti solidi urbani rispetto ai rifiuti speciali, riguardo alle attività connesse la disamina deve essere rivolta con attenzione alle superfici che in concreto sono destinate ad attività quali l’agriturismo, la vendita diretta, piuttosto che gli uffici e che quindi producono rifiuti solidi urbani e sono da assoggettare a TARI. In merito il documento riprendendo anche vari pronunciamenti della Cassazione e del Consiglio di Stato, ricorda che l’applicazione della tassa deve sempre essere commisurata alla effettiva capacità alla produzione di rifiuti urbani, tenendo conto ad esempio anche della stagionalità.
La questione ha generato e genera tutt’ora diversi contenziosi tra le amministrazioni comunali e le imprese agricole, in modo particolare quelle multifunzionali.
Ne abbiamo ancora un esempio con la recente Sentenza n. 257/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I.
La Corte ritiene che l'attività agrituristica, pur connessa a quella agricola, produce rifiuti urbani e non può godere di esenzione dalla TARI; per contro però, non può essere equiparata all'attività alberghiera, richiedendo ai Comuni di deliberare apposite tariffe differenziate. Il regolamento comunale, di Perugia nel caso di specie, viene disapplicato nella parte in cui non prevede tariffe specifiche per l'agriturismo e applica il metodo di calcolo in modo generalizzato; pertanto, l'ente impositore è tenuto a rivere e rideterminare le tariffe all’uopo appropriate.
Nella stessa sentenza, la Corte respinge quindi la domanda di esenzione totale dall’imposta come richiesta dal ricorrente sulla base delle sole risultanze catastali dell’immobile interessato, ritenendo che la stessa azienda non abbia fornito la documentazione necessaria per dimostrare l’individuazione delle superfici interessate, la produzione di rifiuti speciali e lo smaltimento autonomo degli stessi.
Il documento IFEL-ANCI dell'8 maggio sarà un importante supporto per le imprese agricole per definire i diversi contenziosi in essere, ma anche per sensibilizzare le amministrazioni Comunale nell’adottare delibere dell’imposta con tariffe ad hoc per il settore agricolo.