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In vista della dichiarazione IMU/TASI, in scadenza il prossimo 16 giugno, abbiamo redatto uno specifico approfondimento dedicato al mondo dell’agricoltura al fine di fare chiarezza in merito ai numerosi interventi normativi che negli ultimi anni hanno caratterizzato il settore.
TERRENI AGRICOLI
- Ipotesi di esenzione: il D.l. 4/2015, convertito con modificazioni dalla L. 34/2015, prevede nuovi criteri per l’applicazione dell’esenzione Imu sui terreni agricoli. Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge appena richiamato, l’esenzione dall’imposta (articolo 7, lett. h), D.lgs. 504/1992), si applica a tre fattispecie:
In merito all’ultimo punto evidenziamo i chiarimenti offerti dal Ministero dell’Economia con la risoluzione 2/DF/2015, secondo cui per usufruire di questa esenzione, è necessario che il concedente possieda e conduca almeno un altro terreno al fine di poter essere legittimamente in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap. In linea di massima questa precisazione appare condivisibile, tuttavia, riteniamo che il beneficio non possa essere escluso per i coltivatori diretti proprietari e coadiuvanti di familiari ai quali hanno affittato il terreno.
- Ipotesi di imponibilità: qualora un terreno agricolo non rientri in alcuna delle fattispecie di esenzione sopra previste, si rendono applicabili le ordinarie modalità di determinazione dell’imposta. In questo caso, si assume la tariffa di reddito dominicale vigente al catasto al 1° gennaio 2015, la si rivaluta del 25% e la si moltiplica per 75, per i coltivatori diretti o Iap, o 135 per tutti gli altri.
I contribuenti in possesso delle qualifiche professionali agricole, inoltre, hanno diritto ad un’ulteriore agevolazione.
L’art. 13, comma 8-bis del D.l. 201/2011, prevede l’esenzione da IMU per i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6.000 Euro posseduti e condotti da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (iscritti nella previdenza agricola) e l’applicazione dell’imposta per scaglioni oltre il predetto importo fino a 32.000 Euro.
- La detrazione di 200 Euro: l’art. 1-bis del D.l. 4/2015 ha introdotto, a decorrere dall’anno 2015, un’ulteriore agevolazione di 200 Euro per i terreni ubicati nei Comuni elencati nell’allegato 0A del medesimo articolo e posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa previdenza agricola. Si tratta dei terreni montani che, in base alle precedenti regole (circolare ministeriale 9/1993), erano esenti da Imu e che ora non lo sono più alla luce del nuovo elenco Istat.
Alla luce dei chiarimenti offerti dall’Agenzia elenchiamo qui di seguito alcune ipotesi esemplificative utili per la dichiarazione IMU:
Pur applicando alla detrazione gli stessi criteri di ripartizione previsti per la riduzione di cui all'art. 13, comma 8-bis, è necessario effettuare due conteggi distinti:
- per l’applicazione della franchigia occorre prendere in considerazione il valore di tutti i terreni posseduti e condotti nel Comune;
- per l’applicazione della detrazione di 200 euro occorre avere riguardo esclusivamente ai terreni ricadenti nella zona “svantaggiata”.
La detrazione per i terreni di collina svantaggiata deve essere riportata nell’apposito campo del modello F24 e del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile: le specifiche tecniche del modello di versamento F24 consentono, in abbinamento al codice tributo 3914, di compilare il campo “Detrazione”.
- L’obbligo della dichiarazione IMU: la dichiarazione deve essere presentata per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazioni.
L’obbligo non sussiste se il Comune è, comunque, in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. Ciò si verifica sicuramente nel caso di terreni ubicati nei Comuni classificati totalmente montani e in quelli delle isole minori.
L’obbligo dichiarativo viene meno anche in tutti quei casi in cui la condizione soggettiva di coltivatore diretto o di IAP, iscritto nella previdenza agricola è stata già dichiarata al Comune. Per quanto concerne i Comuni parzialmente delimitati (“PD”), la detrazione di 200 euro deve tenere conto esclusivamente dei terreni che ricadono nelle zona “svantaggiata” e, quindi, proporzionata al valore di questi soli terreni.
I FABBRICATI RURALI
Il requisito della ruralità di un fabbricato è collegato al rispetto di due condizioni:
- I requisiti di cui all’art. 9 comma 3 bis: per quanto concerne la prima condizione, ricordiamo che la disposizione in esame stabilisce che, ai fini fiscali, deve riconoscersi carattere di ruralità ai fabbricati strumentali necessari allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. ed, in particolare, destinati:
- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
- all’allevamento e al ricovero degli animali;
- all’agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
- ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi;
- all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.
- La classificazione catastale: nel caso in cui il fabbricato non sia già accatastato in D/10, la domanda per il riconoscimento del requisito della ruralità, da cui deriva l’inserimento della relativa postilla, deve essere presentata per mezzo di un apposito DOCFA semplificato contenente un’autocertificazione che attesta la sussistenza dei requisiti di cui al richiamato art. 9, comma 3 bis.
Ricordiamo che le domande presentate successivamente al 30 settembre 2012 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti esclusivamente dal momento della loro presentazione.
Abbiamo omesso considerazioni in merito ai fabbricati rurali abitativi, poiché questi ultimi sono assoggettati in ogni caso ad IMU a prescindere dal riconoscimento del requisito della ruralità (fatti salvi i benefici connessi all’abitazione principale).
TASI
• I terreni agricoli non sono soggetti al pagamento della Tasi; infatti, l’articolo 1, comma 669 della legge 147/2013, che individua il presupposto impositivo dell’imposta, prevede l’esclusione “in ogni caso” di questi terreni.
• I fabbricati rurali strumentali sono soggetti alla Tasi nei limiti previsti dall’art. 1, comma 678 della L. 147/2013. Occorre, a questo punto, prestare particolare attenzione al caso in cui il fabbricato sia concesso in affitto.
Il comma 681 della legge 147/2013 prevede, infatti, l’applicazione di un criterio di ripartizione tra proprietario e affittuario, qualora l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
In questa situazione, infatti, il titolare di diritto reale sul fabbricato e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, per cui:
- l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivamente dovuto, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 della medesima legge;
- la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
• Per quanto concerne i fabbricati rurali abitativi, i Comuni possono deliberare la riduzione dell’aliquota o l’esenzione (se il Comune non prevede nulla, pagano secondo le regole generali).