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Il Ministero dell’Economia con la risposta al question time del 26 novembre 2015 ha chiarito che gli indennizzi assicurativi percepiti a seguito di un evento calamitoso sono esclusi da tassazione se riguardano il danno emergente, mentre scontano le imposte dirette se relativi al lucro cessante.
Per meglio comprendere i chiarimenti offerti dal Mistero offriamo qui di seguito una generica definizione delle due ipotesi di danno.
Per quanto concerne il risarcimento avente ad oggetto il lucro cessante il Ministero chiarisce che in questa ipotesi i proventi percepiti a seguito dell’evento calamitoso devono essere ricompresi nel reddito complessivo del percipiente e assoggettate a tassazione.
In sostanza, trova applicazione la disciplina contenuta nell’articolo 6, comma 2, del Dpr 917/86, in base al quale i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti in perdite di redditi, anche in forma assicurativa, sono considerati redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Restano, invece, escluse da tassazione quelle somme corrisposte a titolo di “danno emergente”, ovvero quelle somme che hanno la funzione di reintegrazione patrimoniale.