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Il 30 novembre scade il termine per la corresponsione dell’acconto IRPEF per l’anno 2016: i contribuenti saranno tenuti a versarlo nella misura del 60% dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente.
I proprietari e i conduttori di terreni agricoli devono dichiarare ai fini dell’imposta sul reddito i redditi fondiari: il reddito dominicale sarà dichiarato da tutti i proprietari dei fondi, mentre i conduttori dovranno dichiarare il reddito agrario.
Per il calcolo dell’IRPEF, entrambi i redditi sono soggetti ad una doppia rivalutazione: la prima è quella prevista dall’art. 3, comma 50 della L. 662/1996, in base al quale il reddito dominicale catastalmente individuato deve essere rivalutato in misura pari all’80%; il reddito agrario, invece, devono essere oggetto di una rivalutazione del 70%.
La Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) ha previsto poi un’ulteriore rivalutazione di tali redditi, la cui misura è stata oggetto di diverse modifiche. Nel periodo d’imposta 2015, questa seconda rivalutazione era del 30% sia per il reddito agrario che per quello dominicale. Era prevista però una percentuale più bassa di rivalutazione, il 10%, per i soggetti coltivatori diretti e IAP.
Per l’anno 2016, la scorsa Legge di Stabilità ha, di fatto, confermato la percentuale del 30% per gli operatori non professionali, mentre IAP e CD non dovranno operare alcuna ulteriore rivalutazione: ai fini della determinazione dell’imposta, sarà quindi sufficiente operare solo la rivalutazione del 70/80% sopracitata.
Come detto, l’acconto IRPEF viene calcolato sull’ammontare dell’imposta dell’anno precedente. È quindi importante che IAP e CD escludano da tale calcolo la rivalutazione del 10% operata per il 2015, ma che non dovrà essere operata per l’anno 2016.
Nessuna sanzione sarà irrogata nel caso in cui non venga rideterminato l’acconto al ribasso, anche se l’art. 1, comma 512 della L. 228/2012 prevede di considerare le variazioni delle percentuali di rivalutazione già nella determinazione degli acconti anche se, come nel caso di specie, si tratta di riduzioni a favore del contribuente.
Si ricorda, inoltre, che, nel 2015, per i terreni non affittati soggetti ad IMU, il reddito dominicale non doveva essere dichiarato; in forza dell’esenzione contenuta nella Stabilità 2016, invece, IAP e CD non dovranno più versare l’imposta municipale e dovrà essere dichiarato il relativo reddito dominicale.
Su tali redditi, comunque, dal prossimo anno, non si dovrebbe pagare alcunché: infatti, nella Legge di Stabilità 2017 al vaglio del Parlamento, dovrebbe essere prevista una deduzione di pari importo dei redditi fondiari dichiarati per portare a zero l’ammontare dell’imposta.