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Nella giornata di ieri, il MEF ha fornito diversi chiarimenti rispondendo ad un question time in Commissione Finanze alla Camera. Tra le precisazioni fornite due riguardano anche il settore agricolo: i temi trattati riguardano la cessione di terreni edificabili e la produzione di energia eolica.
Sulla cessione di terreni edificabili, era stata presentata un’interrogazione circa la corretta imposta da applicare a tale operazione visto il contrasto interpretativo tra l’Agenzia e la Cassazione.
Sul tema, infatti, l’Agenzia ha una posizione monolitica e ribadita più volte nei suoi documenti di prassi (risoluzione 137/E/2002, 54/E/2007 e circolare 18/E/2013): la cessione di un terreno edificabile posseduto da un’azienda agricola è da assoggettare ad IVA, purché il terreno sia stato destinato all’attività agricola ex art. 2135 c.c.
Tale impostazione è stata condivisa per un certo periodo anche dalla Cassazione la quale, però, ha recentemente cambiato orientamento: con l’ordinanza n. 11600 del 6 giugno 2016 (che avevamo a suo tempo commentato), gli Ermellini hanno sostenuto che la cessione di un terreno edificabile da parte di un agricoltore è da ritenersi un’operazione fuori campo IVA e, pertanto, è da assoggettare all’imposta di registro in base al principio dell’alternatività.
Il viceministro dell’Economia, nella risposta all’interrogazione di ieri, ha confermato che la cessione di un terreno edificabile effettuata da un imprenditore agricolo è soggetta ad IVA quando il bene partecipi all’attività agricola.
Analizzando con attenzione la questione, tuttavia, si ritiene che una chiusura così netta si possa evitare in quanto le due posizioni, quella dell’Agenzia e della Cassazione, paiono tra loro conciliabili.
Se il terreno ceduto, pur edificabile, è coltivato, esso potrà essere considerato come un fattore di produzione dell’azienda agricola. Pertanto, la sua cessione potrà essere soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera c) del DPR 633/1972.
Al contrario, se sul fondo è stata posta in essere un’attività di lottizzazione o di urbanizzazione, il terreno esce dalla sfera dell’impresa agricola, non essendo più inserito nell’organizzazione dell’attività produttiva: in questo caso, come sostenuto dalla Cassazione, la cessione dev’essere assoggettata all’imposta di registro.
Sempre nell’ambito dello stesso question time, il MEF ha risposto alla richiesta di chiarimenti circa la possibilità di considerare l’attività di produzione di energia eolica come attività agricola connessa, al pari della produzione di energia fotovoltaica o agroforestale.
Come facilmente prevedibile, la risposta è stata negativa: l’art. 1, comma 423 della L. 266/2005 classifica come attività agricole connesse rientranti (parzialmente) nel reddito agrario solo le attività di produzione di energia elettrica e calorica con fonti agroforestali e fotovoltaiche.
Viene quindi confermata l’impossibilità di far rientrare nel reddito agrario l’attività di produzione di energia tramite pale eoliche installate su immobili appartenenti alle imprese agricole. Pur trattandosi di un’interpretazione normativamente ineccepibile, forse andrebbe riconsiderata la possibilità di procedere a tale assimilazione: tra impianti eolici e impianti fotovoltaici ci sono moltissimi profili affini.