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Proseguono le polemiche sull’esenzione IMU per i terreni agricoli: a distanza di oltre un anno dall’approvazione della Legge di Stabilità 2016, si continua a discutere sul tema.
È di questi giorni la notizia secondo cui la Cia di Ferrara avrebbe presentato un quesito al Ministero delle Finanze per stabilire se è da ritenersi corretto il mancato riconoscimento dell’agevolazione fiscale da parte dell’ANCI Emilia Romagna per i coadiuvanti dell’impresa agricola.
Come avevamo già commentato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la nota n. 20535/2016, ha fornito un chiarimento ufficiale circa la possibilità da parte dei coadiuvanti dell’impresa agricola di accedere all’esenzione IMU prevista dall’art. 1 comma 13 della L. 208/2015.
La norma richiamata prevede che sono esenti dall'IMU i terreni agricoli, tra gli altri, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Secondo la posizione ufficiale del MEF, i soggetti coadiuvanti, se proprietari o comproprietari dei terreni su cui lavorano, hanno diritto all’esenzione purché siano iscritti alla relativa previdenza come IAP o CD: così facendo, infatti, sarebbero integrati sia il profilo oggettivo (possesso e conduzione) che quello soggettivo (qualifica IAP/CD) necessari per ottenere l’agevolazione fiscale.
Contro tale impostazione, però, si è schierata l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – sezione Emilia Romagna che, con una nota del 30 maggio 2016, ha negato la correttezza e l’applicabilità delle conclusioni del Ministero.
Secondo l’associazione dei Comuni, infatti, le condizioni previste dalla norma per l’esenzione IMU non sono rispettate nel caso dei coadiuvanti: pertanto, l’imposta è ugualmente dovuta per tali soggetti.
Nella ricostruzione dell’ANCI, innanzitutto, il coadiuvante agricolo non può accedere alle agevolazioni IMU in quanto tale soggetto non è un coltivatore diretto, non essendo sufficiente l’iscrizione agli elenchi previdenziali di cui all’art. 11 della L. 9/1963 per potersi ritenere esente.
Inoltre, quella dell’esenzione IMU è una disciplina derogatoria che, in quanto tale, non può essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi, come fatto, secondo i Comuni, dal Ministero.
Tirando le somme, quindi, secondo l’impostazione assunta nella nota ANCI il coadiuvante non può accedere all’esenzione IMU perché difetta:
La posizione dell’ANCI sopra richiamata non può essere condivisa: essa è contraria ad una interpretazione ufficiale fornita dal Ministero e, anche da un punto di vista sostanziale, tale impostazione presenta alcune lacune strutturali.
Come detto in apertura, contro la richiesta dell’ANCI di non esonerare dal pagamento dell’imposta municipale i soggetti coadiuvanti si è attivata la CIA di Ferrara, la quale ha chiesto un ulteriore chiarimento al Ministero per cessare, una volta per tutte, la discussione sul tema.