Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Ecco l’atteso ed importante intervento, da parte dell’Agenzia: con la circolare 1/E del 7 febbraio 2017 sono stati forniti chiarimenti ufficiali su alcuni profili critici relativi al nuovo spesometro trimestrale.
Uno di questi riguarda l’adempimento all’obbligo di invio degli elenchi clienti-fornitori da parte degli imprenditori agricoli esonerati, che usufruiscono del regime agevolato stabilito dall’art. 34 comma 6 del DPR 633/1973.
La norma richiamata prevede che se tali soggetti se realizzano un volume d’affari non superiore a 7.000 euro (costituito per almeno 2/3 dalle cessioni di prodotti agricoli), sono “sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39”.
Nei mesi scorsi, dopo l’approvazione del D. L. 193/2016, ci si è interrogati se all’obbligo di invio trimestrale degli spesometri fossero sottoposti anche gli agricoltori esonerati oppure no. Con la circolare di ieri, l’Agenzia ha confermato quella che era la tesi sostenuta dagli esperti di Consulenzaagricola.it.
Gli agricoltori esonerati, quindi, dovranno procedere alle comunicazioni compatibilmente con il loro regime agevolato. Come pareva scontato, non sarà necessario procedere all’invio delle liquidazioni IVA, in quanto tali soggetti non sono soggetti passivi dell’imposta e non devono presentare la dichiarazione.
Per quanto riguarda l’invio degli elenchi-fornitori, invece, gli esonerati dovranno trasmettere all’Agenzia la documentazione relativa a tutte le vendite da loro compiute, inviando quindi le autofatture emesse dagli acquirenti. Non dovranno, invece, essere comunicate le fatture di acquisto, in quanto gli esonerati non obblighi di registrazione, ma solo di conservazione e numerazione di tali documenti.
Si ricorda che l’art. 4 comma 1 del D. L. 193/2016 ha previsto che gli agricoltori esonerati situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del DPR 601/1973 sono totalmente esentati dall’obbligo dell’invio degli spesometri (non essendo, in ogni caso, dovute le liquidazioni IVA).
Va precisato che i documenti inviati devono contenere almeno l’indicazione de:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l'aliquota applicata;
e) l'imposta;
f) la tipologia dell'operazione.
Tra i chiarimenti forniti nella circolare 1/E, c’è anche quello relativo alle fatture di importo inferiore ai 300 euro: fino ad anno scorso, era possibile registrare tali fatture in un documento riepilogativo contenente i numeri delle fatture, il totale imponibile e l’imposta calcolata secondo le distinte aliquote. Tale documento veniva poi inviato ai fini della comunicazione degli elenchi clienti-fornitori: ciò aveva un importante ruolo di semplificazione per gli operatori.
Con il nuovo spesometro, però, ciò non sarà più possibile: le regole stabilite dalle norme e dall’Agenzia riguardano le singole fatture e non i documenti riepilogativi. Pertanto, anche le fatture di valore inferiore ai 300 euro, indipendentemente dalle modalità di registrazione, dovranno essere trasmesse singolarmente.