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La giurisprudenza non fa nemmeno un passo indietro: per poter accedere all’esenzione sulle imposte locali, è necessario che i fabbricati rurali siano accatastati come D/10 o possiedano l’apposita postilla di ruralità. Ciò vale anche per i fabbricati in cui viene svolta l’attività di agriturismo.
La Commissione Tributaria Regionale di Roma, con la sent. 1053/2017, è tornata a pronunciarsi sul tema dei fabbricati rurali, in particolare sul caso di una società agricola che svolgeva anche attività connessa di agriturismo.
La società era proprietaria di alcuni fabbricati regolarmente accatastati in categoria D/10 e su tali immobili non versava l’ICI, in quanto utilizzati nell’ambito dell’attività di agriturismo.
Il Comune di Roma, però, emetteva avviso di accertamento per recuperare le imposte dovute e non pagate, sostenendo che la società non agricola non aveva diritto all’esenzione, poiché non veniva rispettato il requisito della prevalenza, in base al quale l’attività di agriturismo per essere considerata agricola per connessione non deve essere prevalente rispetto all’attività agricola principale di coltivazione e/o allevamento.
In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società, sostenendo che gli immobili della società agricola, anche se utilizzati nell’ambito dell’attività connessa di agriturismo, godono di un trattamento agevolativo per i tributi locali.
Il collegio di secondo grado ha confermato nel merito la sentenza della CTP, affermando che ai fini dell’accertamento del carattere della ruralità rileva l’accatastamento dell’immobile: per godere dell’esenzione ICI/IMU, i fabbricati devono essere accatastati come A/6 (per gli abitativi) o D/10 (per gli strumentali).
Qualora sia correttamente accatastato, infatti, il Comune può procedere a contestazioni soltanto impugnando il classamento catastale degli immobili; solo così, infatti, sarà possibile far valere contestazioni legate al rispetto dei requisiti sostanziali. Questo tipo di valutazione, infatti, compete esclusivamente all’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle entrate). Parimenti, per poter accedere alle agevolazioni fiscali, il proprietario dovrà richiedere la relativa variazione se il fabbricato non è classificato come rurale.
Tale posizione è allineata a quello che è ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale: più volte, infatti, la Cassazione ha sostenuto che il criterio formale dell’accatastamento è quello decisivo ai fini dell’esenzione dalle imposte locali. Si vedano in tal senso, ad esempio, le recenti sentenze n. 2115/2017 e n. 3350/2017.
Sulla base di ciò, la CTR laziale afferma che, nel caso di specie, è chiaro che non sono soggetti ad ICI gli immobili iscritti nel catasto rurale iscritti nella categoria A/6 o D/10.