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L’approvazione dell’art. 62 del D.L. 1/2012 era stata salutata con grande interesse ed enormi aspettative da parte degli operatori agricoli che, grazie a tale norma, pensavano di veder garantiti i termini di pagamento e la propria posizione nei confronti delle insegne della grande distribuzione e degli altri intermediari.
In teoria, la richiamata normativa aveva tutte le carte in regola per essere una disciplina di alto livello, in grado di dare certezza alle relazioni tra le parti del mercato e di garantire la posizione delle parti deboli all’interno del rapporto contrattuale.
Ricordiamo che l’art. 62 si applica ai contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di:
Nelle relazioni commerciali tra gli operatori economici, l’art. 62 comma 2, pone il divieto di:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
La violazione di tali obblighi comporta l’irrogazione di sanzioni pecuniarie da 1.000 a 20.000 euro, mentre sanzioni ancora maggiori (da 2.000 a 50.000 euro) sono previste per le irregolarità sui tempi di pagamento: la norma prevede infatti che il versamento del corrispettivo deve avvenire per le merci deteriorabili entro 30 giorni decorrenti dall’ultimo giorno del mese della data di ricevimento della fattura (per i prodotti non deteriorabili i giorni sono 60).
Inoltre dal trentesimo o sessantesimo giorno scatta automaticamente il conteggio degli interessi di mora che il venditore ha diritto (ma non l’obbligo) di richiedere al compratore inadempiente.
Se applicata con rigore, la richiamata disciplina fornirebbe importanti garanzie agli operatori agricoli che, nei tavoli della contrattazione sul mercato, sono sempre la parte debole del rapporto.
Sin dalla sua nascita, però, tale norma ha avuto un percorso difficile: a pochi mesi dalla sua approvazione il MISE ha sostenuto l’inapplicabilità della disciplina, mentre MIPAAF e TAR affermavano il contrario. Decisivo è stato l’intervento del Consiglio di Stato, il quale si è pronunciato con il parere n. 00503/2015, che ha confermato la vigenza dell’art. 62.
A distanza di cinque anni dall’approvazione della norma, però, occorre guardare con disincanto e rammarico all’ennesima occasione sprecata dall’ordinamento italiano.
Infatti, nonostante la presenza di una normativa così avanzata e potente, i casi di contestazioni da parte dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato si contano sulle dita di una mano e solo in un caso, una nota insegna della grande distribuzione è stata condannata per “abuso di posizione dominante”.
Alla prova dei fatti, quindi, l’art. 62 è, ad oggi, un grande bluff, che finisce per penalizzare ulteriormente gli agricoltori che, oltre ad essere parte debole del mercato, si vedono ora negata anche la tutela prevista dalla legge.
Se questo è il trend del momento, senza una netta inversione di tendenza, la giustizia ed i giusti riconoscimenti nei confronti dei produttori agricoli sono ancora molto lontani.