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Nel mese di gennaio, con l’ordinanza n. 375/2017, la Cassazione aveva sostenuto che anche le società agricole titolari della qualifica di IAP potevano fruire delle agevolazioni ICI. A distanza di pochi mesi, però, i giudici di legittimità hanno fatto marcia indietro.
L’ordinanza n. 22484 del 27 settembre 2017, infatti, ha negato tale possibilità: secondo i giudici, infatti, l’agevolazione fiscale è determinata da una previsione di carattere speciale, la quale non può essere estesa analogicamente a tutte le imposte.
L’art. 2 del D. Lgs. 99/2004, comma 4, prevede che “alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”.
Secondo la Corte, tale formulazione deve ritenersi riferita soltanto alle imposizioni indirette e creditizie: tra queste, invece, non può essere ricompresa l’ICI, in quanto l’agevolazione non può essere concessa al di fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto rappresenta un beneficio eccezionale rispetto all’ordinario regime fiscale.
In base a tali argomentazioni, lo svolgimento dell’attività agricola, da parte dell’imprenditore agricolo professionale nella forma societaria, non è stato ritenuto elemento sufficiente per accedere alle agevolazioni ICI previste dall’art 9 D. Lgs. 502/1992: infatti, per accedere allo sconto ICI, il terreno doveva essere posseduto e condotto dall’agricoltore persona fisica.
L’impostazione adottata dalla Cassazione nella pronuncia in commento non può essere condivisa. Infatti essa comporta un’ingiustificata differenziazione tra soggetti titolari della stessa qualifica di IAP, violando di fatto il principio contenuto nell’art. 2, comma 4-bis del D. Lgs. 99/2004, il quale stabilisce che “le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale”.
Invece, i giudici di legittimità hanno operato una distinzione tra i soggetti persone fisiche e le società agricole, riprendendo un orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 14145 del 2009, n. 5931 del 2010, n. 9770 del 2010, n. 14734 del 2014) che non tiene conto né dello spirito della disciplina né, tantomeno, delle tendenze evolutive del settore agricolo.
Fortunatamente, tale questione pare superata in relazione all’IMU, visto che è stato espressamente previsto l’accesso alle agevolazioni anche alle società.