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Con una bozza di fine gennaio, di cui avevamo già dato notizia, l’Agenzia delle Entrate aveva annunciato la proroga del termine per l’invio dello spesometro relativo al secondo semestre 2017.
Questa ed altre previsioni sono state recepite da un nuovo provvedimento dell’Agenzia del 5 febbraio 2018, il quale è intervenuto per regolare la materia dello spesometro e delle altre comunicazioni periodiche.
La prima novità è la fissazione del nuovo termine per l’invio degli elenchi clienti-fornitori relativi al secondo semestre del 2017: tale termine, originariamente fissato per il prossimo 28 febbraio, è stato infatti prorogato al 6 aprile 2018.
Al 6 aprile non viene rinviato solo il termine per l’invio degli spesometri, ma anche quello relativo alla scadenza degli invii di eventuali integrazioni e quello relativo alla trasmissione telematica opzionale dei dati fattura (emesse e ricevute) previsto dall’art. 1, comma 3 del D. Lgs. 127/2015.
Sempre entro il 6/4 sarà possibile integrare e correggere, senza sanzioni, le comunicazioni dei dati riferiti al primo trimestre 2017. Si tratta di una chance importante, che permetterà ai contribuenti di sanare la propria posizione senza dover passare dall’impianto sanzionatorio che prevede 2 euro di ammenda per ogni fattura non comunicata fino ad un massimo di 1.000 euro per trimestre, fatti salvi gli sconti previsti in caso di tempestivo adempimento (sanzioni ridotte della metà per chi sana entro 15 giorni dalla scadenza degli invii) o di accesso all’istituto del ravvedimento operoso.
Tra le altre novità relative allo spesometro previste dal Collegato fiscale, va segnalata anche la nuova periodicità dell’istituto: esso, infatti, dopo la deroga del 2017, avrà durata trimestrale, come originariamente previsto dalla norma. Grazie alla novella normativa, però, il contribuente avrà facoltà di optare per il mantenimento della cadenza semestrale.
Per chi ha optato per il termine semestrale, sia per chi ha mantenuto il più breve termine di tre mesi, la Legge di Bilancio 2018 ha modificato il termine relativo al primo semestre/secondo trimestre: anziché entro il 17 settembre 2018, le comunicazioni dovranno essere inviate entro il 1° ottobre 2018.
Infine, occorre segnalare alcuni interessanti chiarimenti forniti dall’Agenzia circa i documenti riepilogativi delle fatture di valore inferiore a 300 euro, le quali potranno essere registrate e trasmesse in maniera cumulativa, superando l’obbligo previgente di inviare tutti i dati relativi alle singole fatture.
Ci si chiedeva, a tal proposito, se la soglia dei 300 euro dovesse essere considerata per bene o con riferimento all’intera fattura e se l’IVA dovesse essere ricompresa nel conteggio. Sul punto, l’Agenzia ha precisato che l’importo deve essere considerato facendo riferimento al totale della fattura, comprensivo dell’IVA.
Nel provvedimento non si è affrontato il tema del mantenimento di questo adempimento in capo ai produttori agricoli esonerati dalla tenuta delle scritture contabili. Pertanto, per il comparto agricolo restano dispensati da questo adempimento solo i produttori in regime di esonero (art. 34, comma 6 del Dpr 633/72) situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del D.P.R. 601/1973. I produttori agricoli operanti in zone diverse continuano ad assolvere all’obbligo dell’invio della comunicazione trasmettendo unicamente i dati relativi alle operazioni attive (autofatture emesse dai cessionari).
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute: le scadenze del 2018 |
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Periodo |
Per chi ha selto la periodicità trimestrale |
Per chi ha scelto la periodicità semestrale |
I trimestre |
31/05/2018 |
01/10/2018 |
II trimestre |
01/10/2018 |
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III trimestre |
30/11/2018 |
28/02/2019 |
IV trimestre |
28/02/2019 |