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Con la circolare 1/E/2018, l’Agenzia delle Entrate era intervenuta per fornire i chiarimenti necessari per la gestione della detrazione delle fatture 2017 ricevute nel 2018, in relazione alle novità normative introdotte dal D.L. 50/2017.
Il problema è che le precisazioni fornite, utili per risolvere le problematiche relative al caso di specie, potrebbero causare un autentico terremoto su altri versanti.
La richiamata circolare 1/2018, infatti, ha previsto che per poter legittimamente esercitare la detrazione IVA, è necessario che l’operazione sia divenuta esigibile (ossia sia stata effettuata) e che il contribuente sia fisicamente in possesso della relativa fattura.
Tale principio ha chiarito come applicare i nuovi termini “ristretti” per la detrazione dell’IVA in relazione agli acquisti di fine anno, consentendo, per i documenti pervenuti dopo il 31 dicembre, la possibilità di portare in detrazione l’imposta entro i termini della presentazione della dichiarazione annuale dell’anno di ricezione. Ora si pone però il problema se tale principio sia da applicare anche all’interno dell’ordinamento in relazione alle detrazioni infrannuali. Ed è qui che sorgono nuovi dubbi.
In particolare, grandi perplessità sorgono con riferimento alla detraibilità delle fatture differite, ossia quei documenti emessi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna/spedizione di beni acquistati.
Per fare un esempio, Tizio acquista un bene il 28 gennaio e il fornitore emette fattura differita il 10 febbraio, nel rispetto della relativa disciplina. Fino ad oggi, la prassi operativa e anche quella prodotta dall’Agenzia (si veda la risoluzione 202/2001) prevedevano la possibilità di portare in detrazione le fatture differite nel mese di effettuazione dell’operazione, secondo il principio di competenza. Ora, però, ciò non appare più così chiaro.
La norma di riferimento per poter individuare il giorno da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione è l’art. 1 del DPR 100/1998, il quale prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente (…) e quello dell’imposta risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/1972”.
In base alla richiamata previsione, parrebbe quindi che il contribuente, per poter legittimamente esercitare la detrazione, debba essere in possesso della fattura non entro il termine del mese di riferimento, bensì entro il giorno 16, data in cui viene calcolato l’importo della relativa liquidazione periodica. In tal caso, nessun problema genererebbe il sistema delle fatture differite.
Tuttavia, i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la circolare 1/E/2018 sono estremamente precisi e negano la possibilità di portare in detrazione in una liquidazione periodica una fattura entrata nella materiale disponibilità del contribuente nel mese successivo a quello di riferimento.
Nell’enigma se la fattura debba essere detratta in base al principio di competenza o in base alla data di ricevimento, il contribuente corre rischi non certo irrilevanti: ai sensi dell’art. 6, comma 6 del D. Lgs. 471/1997, la detrazione derivante da un computo illegittimo è sanzionabile con una sanzione amministrativa pari al 90% della detrazione abusivamente goduta. Nei fatti, sarebbe perso il diritto alla detrazione.
La questione, quindi, è decisamente ingarbugliata e occorrerà, senza dubbio, un nuovo intervento dell’Agenzia per ripristinare l’ordine dopo il caos creato da un chiarimento ufficiale e mettendo così una pezza ad una vicenda paradossale.