Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’applicabilità delle agevolazioni PPC all’acquisto di un fondo già concesso in affitto ad un soggetto terzo rappresenta uno dei temi su cui, in questi ultimi anni, la giurisprudenza si sta pronunciando con una certa continuità e con orientamenti contrastanti.
Secondo taluni, la presenza di un contratto di affitto sul terreno acquistato non osta al godimento delle agevolazioni fiscali (che, ricordiamo, consistono nell’applicazione in misura fissa delle imposte di registro e ipotecaria, nell’esenzione dall’imposta di bollo e nell’imposta catastale nella misura ordinaria dell’1%), perché l’acquirente non inizia mai la coltivazione e, conseguentemente, non può interromperla causando la decadenza delle agevolazioni. Oppure che l’inizio della coltivazione non era stato possibile per forza maggiore.
A prescindere dalle argomentazioni, esiste una fetta di giurisprudenza, soprattutto di merito, che ammette la possibilità di acquistare in via agevolata terreni agricoli già affittati. Decisamente più conservatore è, invece, l’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, la quale ha più volte ribadito la necessaria attività di coltivazione del fondo che deve essere svolta dall’acquirente sin dall’acquisto per non decadere dalle agevolazioni PPC.
In questo quadro, particolare sorpresa desta la sentenza n. 3821/2018 della Corte di Cassazione con cui i giudici di legittimità hanno operato un’importante apertura sulla questione.
Il caso riguardava un avviso di liquidazione emesso contro alcuni contribuenti, i quali avevano acquistato un terreno già affittato a terzi usufruendo delle agevolazioni PPC. Tale operazione veniva contestata dall’Agenzia, la quale agiva per il recupero delle maggiori imposte dovute.
I contribuenti si giustificavano affermando che essi si erano immediatamente attivati dopo l’acquisto per ottenere la liberazione del terreno da coltivare e che l’art. 7 della L. 604/1954 (ma lo stesso vale per la nuova PPC di cui all’art. 2, comma 4-bis del D.L. 194/2009) non prevede come condizione necessaria per l’accesso alle agevolazioni, la materiale disponibilità del fondo al momento della stipula dell’atto di acquisto.
Pronunciandosi sulla questione, la Corte di Cassazione ha affermato che il contribuente non decade dalle agevolazioni PPC quando, dopo l’acquisto, ponga in essere tutte le attività univocamente dirette a coltivare il fondo. Tali attività dovranno essere improntate alla massima diligenza e dovranno essere dirette a non creare equivoci all’Amministrazione o a terzi che si trovino a valutare la situazione: per fare ciò, dovrà essere possibile produrre anche adeguato materiale probatorio.
La condotta diligente e la prova di aver fatto qualunque cosa possibile in proprio potere per avviare la coltivazione rappresentano quindi i due elementi che, secondo quanto sostenuto dai giudici di legittimità in questa sentenza, vanno valutati ai fini della conferma o della decadenza delle agevolazioni PPC.
Nel caso in esame, secondo i giudici, tali elementi non risultavano sufficientemente integrati né provati, ma l’apertura operata dalla Cassazione aggiunge una nuova posizione sul tema. Tema su cui, forse, l’intervento delle Sezioni Unite o dell’Agenzia potrebbe contribuire a risolvere una volta per tutte la questione.