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L’Agenzia delle Entrate, nello stesso giorno in cui illustrava importanti novità in tema di fatturazione elettronica (provvedimento n. 89757/2018), ha pubblicato la circolare 8/E con cui ha riassunto le novità in tema di fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti previste dalla L. 205/2017.
Le Legge di Bilancio 2018 ha anticipato al 1° luglio 2018 l’obbligo della fatturazione elettronica per la cessione di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori. Le Legge di Bilancio ha inoltre previsto l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili al fine della deducibilità dei costi dei carburanti e per la detraibilità della relativa IVA.
Nella circolare dello scorso 30 aprile, l’Agenzia precisa che la ratio della norma indica che l’obbligo della fatturazione elettronica previsto dal comma 917 dell’art. 1 della L. 205/2017 è da riferirsi alla benzina ed al gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.
Pertanto, l’anticipazione dell’obbligo della fatturazione elettronica resta facoltativo per le cessioni di benzina o gasolio destinati a motori per gli altri utilizzi, quali ad esempio: gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento e attrezzi di vario genere.
Per questi altri tipi di utilizzo l’obbligo decorrerà a partire dal 1° gennaio 2019.
Anche per le cessioni di carburanti, gli elementi obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono quelli previsti dagli art. 21 e 21-bis del DPR 633/1972. Sarà facoltà del contribuente integrare le informazioni per identificare il mezzo per il quale avrà sostenuto il costo. In tal caso potrà essere indicata la targa del mezzo servito alla voce “MezzoTrasporto” della fattura elettronica.
Anche la fattura differita potrà essere emessa in formato elettronico purché le singole cessioni di carburante siano accompagnate da un documento di trasporto o altro documento, analogico o digitale, atto a dimostrare la data dello scambio, identificare cedente e cessionario e l’eventuale incaricato del trasporto, nonché la natura, la quantità e la qualità del prodotto ceduto (ad esempio i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche).
È inoltre prevista la possibilità di annotare in un unico documento riepilogativo le fatture di importo inferiore a € 300,00 emesse nel corso del mese.
Coloro che applicano il regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011) o il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014) continuano ad essere esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il legislatore ha subordinato la detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto di carburanti all’utilizzo di mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità.
In particolare, ricordiamo che i mezzi di pagamento riferibili al provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018 sono:
L’obbligo di tracciabilità si applicherà anche in quei casi in cui il pagamento avvenga in un momento diverso da quello della cessione del carburante, inoltre l’obbligo di pagamento con tali modalità all’atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello della fatturazione elettronica.
Così, ad esempio, se una compagnia emette un buono carburante con il quale il titolare può recarsi presso un impianto gestito dalla compagnia l’operazione andrà fatturata all’atto della cessione/ricarica.
Invece, qualora il buono permetta di rifornirsi presso impianti gestiti da diverse compagnie o da diversi imprenditori, ovvero consenta l’acquisto di diversi beni e servizi, esso varrà come documento di legittimazione la cui cessione non è soggetta ad IVA.
In considerazione del fatto che in passato erano state fornite indicazioni diverse, non saranno applicate sanzioni se non per i buoni emessi dopo il 31/12/2018.
Tra i pagamenti ammessi, che possono avvenire frequentemente, vi sono quelli effettuati dal soggetto passivo per interposizione di soggetti terzi ma riconducibili allo stesso da una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili, quali ad esempio: