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Non è raro che in campagna, magari su piccoli appezzamenti di terreno, gli agricoltori costruiscano piccoli ripari per le loro colture, talvolta utilizzando piccole strutture di metallo e fogli di plexiglass o plastica come coperture.
Questi agricoltori, però, spesso ignorano che tali costruzioni, se erette senza alcun tipo di autorizzazione, rappresentano veri e propri abusi edilizi, sanzionabili penalmente ai sensi dell’art. 44 del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, però, ha escluso la sanzionabilità di tali condotte: con la sentenza numero 18884/2018, i giudici di legittimità hanno ritenuto non punibile il fatto.
Il contenzioso nasceva a causa delle contestazioni effettuate nei confronti di un agricoltore che aveva eretto una serra agricola in maniera difforme rispetto a quanto dichiarato nella DIA e ciò era da ritenersi, secondo la Polizia, una condotta idonea ad integrare un abuso edilizio.
In primo grado, il Tribunale ha sostenuto che quanto posto in essere non configurava reato, quindi l’agricoltore andava assolto nel merito. Di segno completamente opposto, invece, è stata la sentenza della Corte d’Appello, la quale affermava che l’imputato aveva violato sia la normativa antisismica che quella edilizia per aver realizzato un manufatto senza richiedere alcun permesso di costruire, senza la preventiva denuncia di inizio lavori e senza aver depositato presso gli Uffici competenti i relativi elaborati progettuali.
Tuttavia, i giudici di secondo grado hanno escluso la punibilità dell’agricoltore, in quanto la condotta era da ritenersi minimamente offensiva, tanto più che il manufatto era stato riportato alle condizioni e nei limiti originariamente previsti. Pertanto, secondo la Corte d’Appello, deve applicarsi la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis del Codice Penale, in base a cui “la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
Tale impostazione è stata poi condivisa anche dalla Cassazione, la quale ha confermato come corretta la decisione dei giudici d’appello, pronunciandosi anche sui profili della prescrizione del reato richiamati dall’agricoltore nel ricorso in Cassazione, ma totalmente infondati secondo i giudici di legittimità.
Concludendo, occorre registrare che la Cassazione, nella sentenza in commento, ha comunque ritenuto integrata la fattispecie di reato, pur escludendo la punibilità per l’agricoltore.
Segnaliamo comunque che il futuro dovrebbe arridere agli operatori agricoli: a seguito dell’approvazione del DM 2 marzo 2018, infatti, numerosi interventi potranno essere svolti senza necessità di autorizzazioni. Tra questi ci sono anche la realizzazione di serre e pergolati, chiaramente entro i parametri stabiliti dal decreto.
In ogni caso, quindi, è fondamentale prestare grande attenzione: erigere serre o altre strutture senza le dovute autorizzazioni può essere comunque fonte di problemi, anche seri, per chi opera in agricoltura.