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Come noto, a partire dal prossimo 1° luglio, scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, in base alle novità normative introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (L. 205/2017).
Per quanto riguarda il mondo dell’agricoltura, uno dei principali interrogativi concerne l’assegnazione agevolata di gasolio agricolo e, in particolare, se tali acquisti debbano essere documentati per mezzo di fattura elettronica.
Osservando il testo della norma, infatti, i dubbi restano: il comma 920 introduce l’obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante posti in essere su impianti stradali di distribuzione; inoltre, il comma 922 stabilisce l’obbligo di pagamento tramite strumenti tracciabili per le cessioni di carburante per gli autoveicoli di cui all’art. 164 del TUIR, tra cui non sono ricompresi i trattori.
Se da una lettura testuale della legge parrebbe quasi potersi escludere gli acquisti di gasolio agricolo dalla nuova disciplina, i chiarimenti successivamente forniti dall’Agenzia delle Entrate, invece, sembrano ribaltare completamente la questione.
La circolare 8/E, infatti, stabilisce che l’obbligo di fatturazione elettronica è riferito alle cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ed in particolare per motori per autotrazione.
I trattori agricoli non sono iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), bensì all’UMA (Utenti Motori Agricoli), ma in ogni caso sono veicoli a tutti gli effetti, mezzi che viaggiano per strada. Pertanto, in assenza di specifiche previsioni in senso contrario, sembra potersi affermare che anche le cessioni di carburante, destinato a tali mezzi, debbano essere soggetto a fatturazione elettronica.
Alla luce di ciò, è necessario che anche gli imprenditori agricoli si attivino per far fronte alle novità che appaiono ormai imminenti: per poter ricevere la e-fattura, gli agricoltori dovranno dotarsi del cosiddetto “codice destinatario” da richiedere all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposita procedura. In alternativa, chi emette la fattura dovrà trasmetterla via PEC, utilizzando il codice destinatario standard 0000000.
Sarà quindi un’estate di cambiamenti sul tema della fatturazione elettronica ma, va ricordato, si tratta solo dell’antipasto: a partire dal 1° gennaio 2019, infatti, scatta l’obbligo di documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Da luglio, quindi, assisteremo ai primi passi di quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione copernicana del sistema fiscale e contabile italiano.