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Solo il gasolio destinato ai mezzi agricoli iscritti all’UMA e non destinato ad autotrazione, è esente dalla fatturazione elettronica.
Per tutti gli altri mezzi agricoli iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) destinati ad autotrazione, DEVE essere emessa la fattura elettronica.
La Circolare del Ministero specifica che in caso di incertezza sull’uso a cui è destinato il gasolio, DEVE essere emessa la Fattura elettronica.
Pertanto, le imprese agricole che utilizzano anche autocarri, motocarri o auto aziendali, e dispongono di un proprio deposito per rifornire i mezzi diversi da quelli agricoli, acquistando all’ingrosso benzina o gasolio, rientrano nei casi in cui è previsto l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio.
Nel caso in cui l’azienda disponga di mezzi iscritti al PRA ed effettui esclusivamente i rifornimenti presso i distributori stradali, la cessione di carburante non sarà soggetta all’obbligo di fatturazione elettronica. Potrà in tal caso continuare ad utilizzare la carta carburante fino al 31 dicembre 2018 e altri sistemi di rifornimento (carte carburante, buoni etc.).
Le fatture emesse dal 1° luglio, soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, comprendono anche le consegne effettuate nel mese di giugno non precedentemente fatturate.
La fattura emessa dal fornitore è inviata al Sistema di Interscambio (SdI) in un formato standard (XML), il quale, dopo aver effettuato i relativi controlli, provvederà ad inoltrarla al destinatario.
Il destinatario riceverà la fattura in un formato “ILLEGGIBILE” (xml) e pertanto di consiglia di dotarsi di apposte procedure per convertire i dati della fattura in formato LEGGIBILE (PDF) oppure delegare un soggetto terzo per la ricezione dei flussi provenienti dal SdI.
In ultimo, ricordiamo che, ai fini della detraibilità, permane l’obbligo di certificare il corrispettivo relativo alle cessioni di carburanti e lubrificanti effettuate nell’esercizio di impresa, arte e professione tramite pagamenti tracciati (Bonifici, assegni, ecc…).