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Il Decreto Dignità, L. 96/2018, ha apportato modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali che, con tanto clamore, sono state equiparate alla reintroduzione dei Voucher.
Pertanto, nell’immaginario collettivo si è pensato ad un ritorno al passato, ad uno strumento agile e flessibile, di facile accesso anche per l’impresa per l’assunzione di manodopera per periodi limitati.
Senza voler fare polemica, riteniamo opportuno segnalare cosa sono effettivamente questi nuovi Voucher, lasciando ogni valutazione agli eventuali utilizzatori.
Infatti, il 12 agosto 2018, il Decreto Dignità ha apportato modifiche alla disciplina del lavoro occasionale, ma non ha in alcun modo reintrodotto l’istituto del Voucher.
Al fine di evitare fuorvianti interpretazioni della disciplina, riportiamo le modalità operative e le contestuali novità previste dalle prestazioni occasionali, d’ora in avanti “PrestO” con particolare riferimento al settore dell’agricoltura.
Le imprese del settore agricolo con un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato fino a 5 unità.
I lavoratori che possono prestare attività occasionale nel settore agricolo sono solo ed esclusivamente i seguenti soggetti:
- titolari di pensione;
- giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti ad un corso di studi;
- persone disoccupate e percettori di prestazioni integrative del reddito.
L’art. 8 Bis del Decreto Dignità prevede che per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
E’ possibile acquisire attività lavorative sotto forma di prestazioni occasionali, qualora, nel corso di un anno civile:
Almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, l'utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, fra l'altro, le seguenti informazioni:
Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
L’aspetto procedurale non è stato in alcun modo snellito e/o semplificato, di fatto gli adempimenti necessari sono rimasti i medesimi, con le stesse tempistiche e procedure burocratiche complesse.
Infatti:
Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.
Alla luce delle modalità procedurali sopra esposte, appaiono ben evidenti le complesse procedure burocratiche con le quali le aziende agricole dovranno confrontarsi.
Processi amministrativi complessi non agevolano sicuramente un settore condizionato costantemente da agenti atmosferici difficilmente prevedibili che richiedono, invece, strumenti di facile utilizzo e immediata applicabilità.
Prevedere anticipatamente un monte ore di lavoro e attendere 9-10 giorni per l’accreditamento delle somme utilizzabili rallentano sicuramente la programmazione delle aziende agricole.
Lasciamo pertanto decidere agli utilizzatori se questo può essere considerato “uno strumento a bassa burocrazia, agile e flessibile che semplifica le procedure per l’assunzione di manodopera per periodi limitati” .