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All’interno della legge 145/2018, tra le altre disposizioni, è stata prevista la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che saranno nuovamente sottoposti a revisione al termine del triennio 2019/2021.
Al fine di consentire all’INAIL l’applicazione delle nuove tariffe, è stato posticipato al 31 marzo 2019 il termine (originariamente previsto per il 31 dicembre) entro il quale l’Istituto avrebbe dovuto fornire ai datori di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo (art. 28, D.P.R. n. 1124/1965).
Come diretta conseguenza vi è pertanto lo slittamento al 16 maggio 2019 anche dei termini previsti per l’autoliquidazione dei premi, per la presentazione della denuncia annuale delle retribuzioni relative all’anno 2018 ed il pagamento del premio dovuto (saldo 2018 e acconto 2019).
Entro il termine del 16 maggio dovranno versare contestualmente la prima e la seconda rata del premio anche i datori di lavoro che optano per il pagamento rateale del premio risultante dall’autoliquidazione..
Per far fronte ai minori introiti previsti, la legge di bilancio stanzia:
Per quanto riguarda le risorse già destinate agli sconti del premio rispetto al tasso nazionale, relativi alle attività di prevenzione delle singole aziende, si prevede un taglio di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Inoltre, ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate attese, è stata disposta una riduzione nella misura di 110 milioni di euro per l’anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 delle risorse destinate dall’INAIL al finanziamento di progetti di investimento e formazione volti ad incrementare la sicurezza sui luoghi di lavoro. In caso di necessità, potrà essere effettuata una ulteriore riduzione per il 2021 degli interventi sugli sconti sui premi INAIL e sulle attività di prevenzione (Investimenti e formazione) nella misura massima di 50 milioni di euro.
Il comma 1126 della legge di bilancio prevede alcuni ritocchi alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale e, per alcuni settori, modifiche relative al livello dei premi INAIL.
Tra le novità di maggior rilievo va segnalata l’introduzione del principio secondo il quale nella determinazione dell'importo del danno subito dal lavoratore, qualora sussista la responsabilità civile del datore di lavoro, con conseguente risarcimento di una quota ulteriore rispetto alle prestazioni INAIL, il giudice potrà procedere ad una riduzione della somma spettante, tenendo conto della condotta precedente e successiva all'evento lesivo e dell'eventuale adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, le modalità di esecuzione dell’obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile.
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