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Il tema delle ferie, all’interno delle aziende, rappresenta sempre un tema estremamente sentito e delicato. Ciò vale in particolare quando, a causa di picchi di lavoro o di problemi organizzativi, accade che un lavoratore si trovi ad accumulare una certa quantità di ferie maturate e non godute.
La gestione di tale situazione può generare conflitti e tensioni, ma è importante tenere sempre conto di quanto prevedono le norme che disciplinano la materia.
Una norma di grande rilievo in materia di ferie è l’art. 10 del D. Lgs. 66/2003, il quale prevede che i lavoratori dipendenti debbano fruire di almeno quattro settimane di ferie all’anno, di cui la metà deve essere goduta entro l’anno di maturazione. I giorni residui non goduti al termine dell’anno devono essere però fruiti entro i successivi 18 mesi, salvo diversa previsione del relativo contratto collettivo.
Un’altra previsione importante è quella dell’art. 2109 del codice civile, il quale stabilisce al secondo comma che il lavoratore ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.
Al terzo comma dell’art. 2109, invece, si prevede che l'imprenditore debba preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Nonostante le chiare previsioni normative, può accadere che il lavoratore non riesca comunque a fruire delle ferie a lui spettanti. Ciò, però, non attribuisce allo stesso lavoratore alcun diritto extra.
Infatti, questi non può assentarsi di sua spontanea volontà senza il consenso del datore. Tale attività, infatti, deve essere parificata ad una assenza ingiustificata e può essere causa di sanzioni disciplinari in capo al lavoratore, come evidenziato anche dalla Cassazione con la sentenza n. 12205/2016.
Inoltre, in base a quanto previsto dal richiamato dall’art. 2109 c.c., è il datore a poter decidere come collocare durante l’anno i periodi di ferie, anche senza il consenso del lavoratore, purché:
Se, invece, il datore non adempie ai suoi obblighi, il lavoratore non ha comunque diritto di interrompere liberamente la sua attività. Al contrario, il lavoratore potrà chiedere il risarcimento del danno: le ferie, infatti, rappresentano un diritto fondamentale ed irrinunciabile, la cui fruizione è garantita anche dalla Costituzione (art. 36).