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In materia di contratti di lavoro a tempo determinato, la disciplina giuslavoristica prevede tutta una serie di limiti e paletti, al fine di limitare gli abusi e di garantire ai lavoratori una adeguata tutela.
Con la nota n. 1214 del 7 febbraio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (in seguito INL) ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul tema, in particolare sul cosiddetto contratto in deroga assistita.
L’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2015 stabilisce che, in linea generale, il rapporto di lavoro a tempo determinato non possa avere una durata superiore ai dodici mesi. Solo in presenza di alcune condizioni specifiche è possibile, per il datore di lavoro, prorogare la durata del contratto.
In base a quanto previsto dall’art. 19, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2015, è necessario evidenziare che i rapporti di lavoro a tempo determinato, in ogni caso, non possono avere durata superiore a 24 mesi o al diverso termine previsto eventualmente dalla contrattazione collettiva.
Tale previsione deve essere coordinata con quella del successivo comma 3, il quale prevede una ulteriore deroga alla disciplina della massima durata del rapporto. Ivi, infatti, si stabilisce che “fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio”.
Quest’ultimo è il cosiddetto contratto in deroga assistita, la cui applicazione è da sempre stata oggetto di dubbi e discussioni, su cui l’INL ha provato a fare chiarezza.
La questione controversa su cui si è concentrato l’INL è quella del coordinamento tra la disciplina del termine massimo di cui al comma 2 e quella dei contratti in deroga di cui al comma 3. In particolare, ci si è chiesti in quali casi questi ultimi potessero essere stipulati.
Nella richiamata nota n. 1214/2019, l’INL ha confermato che il contratto in deroga assistita può essere stipulato quando siano già decorsi i 24 mesi previsti dalla legge o nel diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva.
Pertanto, una volta esauritisi i periodi straordinari previsti dalla disciplina legale, i datori potranno sempre rivolgersi alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per stipulare un ulteriore contratto in deroga della durata massima di 12 mesi.
Per poter utilizzare i contratti a tempo determinato in deroga assistita, è necessario però che sussista una delle condizioni giustificative previste dall’art. 19 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2015, ossia: