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In tema di accertamenti ispettivi, si è recentemente espresso l’INL con la circolare 4/2019 in cui vengono riportate le indicazioni operative in merito alle preclusioni dell’accertamento di natura previdenziale e assicurativa.
Secondo la legge n. 335/1995, art. 3, comma 20, “gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all’accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data dell’accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore”.
La norma trova applicazione “anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell’Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa”.
La circolare si focalizza sulle ipotesi nelle quali operano le preclusioni e quelle nelle quali non operano, facendo espresso riferimento ai due elementi fondamentali ai fini della preclusione: le contestazioni contenute nelle verifiche ispettive e i comportamenti irregolari del datore di lavoro.
Nell’ambito di verifiche ispettive effettuate in materia previdenziale ed assicurativa, le preclusioni operano limitatamente alle seguenti ipotesi:
Per quanto riguarda i comportamenti irregolari, il regime delle preclusioni non opera:
Inoltre, ci sono altri elementi che influenzano le preclusioni in materia di accertamento, ed infatti l’INL nella circolare approfondisce il tema dell’oggetto dell’accertamento ispettivo e delle modalità di verbalizzazione.
In merito all’oggetto degli accertamenti, il libro unico e il LUL rappresentano i documenti il cui esame potrebbe determinare una preclusione in materia previdenziale ed assicurativa.
Infatti, la richiesta del libro unico esplicitamente finalizzata al controllo di alcuni aspetti assicurativi non preclude l’esame del medesimo documento, e quindi le conseguenti eventuali contestazioni, nell’ambito di una successiva ispezione che abbia ad oggetto la verifica di altri aspetti diversi dai precedenti.
Conseguentemente, per quanto riguarda la verbalizzazione delle ispezioni, è necessario che nel verbale di primo accesso venga specificato l’oggetto dell’ispezione, il verbale interlocutorio, il verbale unico di conclusione, l’attività di vigilanza esclusiva in materia previdenziale e/o assicurativa.